FAQ sull'accreditamento


TERRITORI-SEDI

  • Posta la presenza di una sede operativa in un distretto, è possibile erogare i servizi anche in una sede occasionale di un distretto diverso?
    Il soggetto che si accredita può indicare “sedi per l’erogazione delle politiche attive” solo nei territori in cui sono collocate le sedi indicate per l’accreditamento.
  • Quali sono gli ambiti territoriali di competenza delle ex province?
    Per “ambiti territoriali di competenza delle ex Province” si intendono quelli riferiti alle Province così come configurate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (9 in Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna Ferrara, Rimini).
    Secondo la DGR n. 1959/2016 il soggetto che si accredita in Area 1 deve disporre di almeno 5 sedi collocate in territori corrispondenti a 5 “ex province”. Le sedi diventeranno almeno 9, collocate in territori corrispondenti a 9 “ex-province”, dal 01/07/2018.
  • Due sedi collocate nella stessa provincia ma in due distinti ambiti territoriali possono essere considerate per soddisfare il requisito relativo al numero di sedi per l’Area 1?
    No, il requisito richiesto dalla DGR n. 1959/2016 non risulta soddisfatto.
  • E’ possibile indicare come sedi operative esclusivamente sedi dei consorziati? Oppure come soggetto regionale (con sede a Bologna) dobbiamo necessariamente indicare anche una sede operativa presso di noi, ulteriore a quella del consorziato di Bologna?
    Sì, è possibile indicare come sedi operative esclusivamente sedi dei consorziati. Non è necessario che il soggetto titolare dell’accreditamento indichi la disponibilità di una ulteriore sede operativa.

RUOLI

  • In merito ai requisiti professionali relativi la domanda di accreditamento per la realizzazione di servizi per il lavoro si chiede se possono essere utilizzati e conservati presso la sede del soggetto titolare dell’accreditamento i CV in formato europeo delle figure professionali previste avendo gli stessi contenuti del format “ CV per l’indicazione delle esperienze professionali”.
    Sì, a condizione che contengano informazioni utili ad individuare la professionalità.
  • In merito ai requisiti richiesti alle figure professionali per l’area 2, si chiede, per l’esperto del mercato del lavoro – nel caso in cui questo sia uno psicologo -  se l’iscrizione all’albo degli psicologi possa essere utilizzato come parametro temporale di esperienza professionale. Per esempio, se uno psicologo è iscritto all’albo dal 2000, se è possibile conteggiare 16 anni di esperienza.
    No. L’Esperto del mercato del lavoro deve aver realizzato attività riconducibili a quanto indicato per le prestazioni di cui l’esperto deve assicurare l’operatività. Il parametro temporale (3 anni negli ultimi 6) è quindi relativo alla durata dell’esperienza nell’attuazione delle prestazioni indicate nella DGR 1959/2016.
  • Con riferimento ai ruoli previsti nella DGR 1959/2016, quali di questi ruoli possono essere ricoperti da una stessa persona?
    I ruoli richiesti per l’accreditamento differiscono a seconda che si faccia riferimento all’Area 1 oppure all’Area 2.
    Nello specifico, per l’Area 1 di accreditamento il soggetto che si accredita deve garantire l’operatività di: un responsabile del soggetto, un esperto dei processi valutativi, un responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze, un esperto di orientamento, un esperto di start up di impresa e, per ognuna delle sedi operative indicate ai fini dell’accreditamento: un responsabile di sede e almeno un esperto del mercato del lavoro.
    Nello specifico, per l’Area 2 di accreditamento sono previsti: un responsabile del soggetto, un esperto dei processi valutativi, un responsabile della formalizzazione e certificazione, un esperto di orientamento e, per ognuna delle sedi operative indicate ai fini dell’accreditamento almeno un responsabile di sede e un esperto del mercato del lavoro.
    Con riferimento al soggetto che si accredita, il ruolo di esperto di orientamento e il ruolo di esperto di start up di impresa, fino al 30/06/2018, possono essere ricoperti da un “esperto del mercato del lavoro”. In altre parole, una persona che possiede i requisiti di esperienza e di competenza definiti nella DGR n. 1959/2016 per l’esperto del mercato del lavoro può svolgere, fino al 30 06 2018, il ruolo di esperto di orientamento e/o di esperto di start up di impresa.
    Nel momento in cui la persona ricopre uno dei ruoli richiesti per l’accreditamento, il suo rapporto di lavoro deve essere regolato secondo le modalità che la DGR definisce per ciascun ruolo.
    Con riferimento alle sedi operative, la persona che svolge il ruolo di esperto del mercato del lavoro di una determinata sede può coprire, allo stesso tempo, il medesimo ruolo per più sedi o il ruolo di responsabile della sede entro cui opera.
    Le scelte organizzative devono essere compatibili con l’orario di apertura dei servizi previsto dalla DGR n. 1959/2016 e con le regole definite dal contratto di lavoro in merito agli orari di lavoro dei lavoratori.
    Per quanto riguarda RFC ed EPV, il soggetto che si accredita deve segnalare, nelle “Specifiche di accreditamento” chi sono le persone, iscritte nell’Albo regionale dei ruoli SRFC, che intende impegnare per l’erogazione della prestazione: “Formalizzazione e certificazione delle competenze”. Non è richiesta alcun’altra condizione.
  • Per ciò che concerne gli RFC e gli EPV delle sedi operative: le persone possono coincidere con un’altra figura (es. esperto di orientamento, mercato del lavoro, avvio d’impresa)?
    Sì, i ruoli di RFC e di EPV possono essere ricoperti da altre figure. Le persone che ricoprono i ruoli di RFC e di EPV devono essere iscritte nell’Elenco regionale dei ruoli SFRC.
  • Nella SCHEDA PERSONALE ORGANICO ALLEGATO 1 il “SOGGETTO GIURIDICO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO” è il singolo consorziato titolare del contratto di lavoro con la persona?
    Il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro può essere il singolo “consorziato” purché questo faccia parte dell’aggregazione che presenta domanda di accreditamento e sia, quindi, indicato nella scheda “SCHEDA PERSONALE-ORGANICO”.
    In altri termini, nel caso di una domanda di accreditamento presentata da un’aggregazione di soggetti, il titolare del rapporto di lavoro potrà essere solamente uno dei soggetti appartenenti all’aggregazione.
  • Un soggetto regionale che presenta domanda di accreditamento in aggregazione con alcuni consorziati, può indicare come personale in organico solo il “Responsabile del soggetto”?
    Sì, il soggetto che si accredita deve assicurare l’operatività del Responsabile, di un esperto di orientamento e di un esperto di start up di impresa.
    Le figure di esperto di orientamento e di start up di impresa possono rientrare nella disponibilità del soggetto che si accredita essendo presenti nell’organico di un soggetto consorziato.
  • Il servizio SRFC deve essere in capo a soggetto accreditato, che può utilizzare figure (EPV; RFC) di ente di formazione partner non accreditato?
    Le persone che ricoprono i ruoli di RFC e di EPV devono essere indicate nella modulistica in riferimento al soggetto giuridico che richiede l’accreditamento.
    Queste figure, che devono essere individuate all’interno dell’Elenco regionale dei ruoli SRFC, possono essere contrattualizzate ad hoc dal soggetto che richiede l’accreditamento per il lavoro indipendentemente dal soggetto/ente di riferimento.
  • Può un esperto di orientamento svolgere anche il ruolo di esperto del mercato del lavoro?
    Sì, purché in possesso dei requisiti richiesti dall’Allegato 2 alla DGR 1959/2016.
    Al soggetto interessato ad ottenere l’Accreditamento ai servizi al lavoro viene chiesto di dotarsi di un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione - RFC e di un Esperto dei Processi Valutativi - EPV in possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 739/2013. Si fa presente che l’attività di Formalizzazione delle competenze non può essere effettuata da un’Agenzia per il Lavoro poiché in capo un ente accreditato per la formazione. Si chiede come possa essere superata questa incongruenza.
    La “Formalizzazione e certificazione delle competenze” può essere realizzata sia in ambito formativo che in ambito lavorativo (v. DGR 739/2013).
    La DGR 1959/2016 (come già la DGR 1988/2009), identifica la “Formalizzazione e certificazione delle competenze” come una delle Prestazioni dei Servizi per il lavoro.
    Non si riscontra, pertanto, l’incongruenza indicata nella domanda.

SOGGETTO AGGREGATO/ REQUISITI

  • Siamo un ente di formazione accreditato dalla RER per la formazione professionale e autorizzato per l’attività di intermediazione.
    Abbiamo però attualmente solo n. 2 sedi “provinciali” e quindi singolarmente non possiamo accedere al bando di cui all’oggetto.
    Un’Agenzia per il Lavoro ci ha chiesto la collaborazione per la realizzazione di alcune fasi previste tra le prestazioni per l’inserimento lavorativo (es. formazione, servizio SFRC), nonché la disponibilità di spazi conformi alla normativa di riferimento, in alcuni territori in cui loro sono presenti.
    È possibile prevedere forme di collaborazione formalizzate tra noi Ente di Formazione e l’Agenzia per il Lavoro (esempio partenariato) che non siano “associazioni, consorzi o reti”, che però consentano di assolvere i requisiti della domanda di accreditamento inoltrata dall’Agenzia per il Lavoro di cui sopra?
    No, le forme di collaborazione previste per la realizzazione di servizi per il lavoro in Regione Emilia-Romagna sono quelle indicate nella delibera DGR 1959/2016.
    Si richiama quanto già riportato con riferimento ad una Faq già pubblicata:
    Per erogare le Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, così come previste dalla DGR 1959/2016, è necessario essere accreditati garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla stessa delibera e con le modalità stabilite dalla determinazione n. 134 del 1/12/2016.
    Per realizzare altre specifiche attività (formazione, certificazione di competenze) non è necessario essere accreditati ai servizi per il lavoro.
    Si sottolinea però che la Formalizzazione e certificazione delle competenze, realizzata al di fuori del contesto formativo, costituisce una delle “Prestazione dei servizi per il lavoro” e che il modello di accreditamento regionale prevede che i soggetti che si accreditano realizzino non una specifica prestazione, ma tutte quelle previste per ciascuna area di accreditamento. Ciò significa che non è possibile accreditarsi ai Servizi per il lavoro, nell’Area 1, per la realizzazione di una sola prestazione o di una sola misura-attività all’interno di una prestazione. Nel caso di accreditamento nell’Area 2, non è possibile accreditarsi per la realizzazione di una specifica misura-attività tra quelle comprese nella prestazione.
  • Nel caso di contratti di rete per l’accreditamento nell’area 2, ogni soggetto aderente alla rete deve possedere tutti i requisiti sia di ammissibilità sia per l’accreditamento per l’area 2 o ogni soggetto può concorrere con taluni requisiti per soddisfare tutti quelli prescritti?
    Ogni soggetto che compone una “rete” che presenta domanda di accreditamento deve essere autorizzato all’intermediazione al lavoro e può concorrere alla composizione dei requisiti richiesti per l’accreditamento nell’area secondo modalità che la rete stessa definirà.
  • Come soggetto regionale provvederemo a richiedere accreditamento ai servizi per il lavoro, in quanto consorzio costituito dai 9 soggetti provinciali. 
    Dei 9 soggetti che costituiscono il consorzio, 6 saranno autorizzati all’intermediazione al momento della presentazione della domanda di accreditamento. 
    I 3 soggetti provinciali che in questa fase non sono in possesso dell’autorizzazione all’intermediazione, possono fungere solo da sedi per l’erogazione di politiche attive?
    I soggetti provinciali che in quanto tali fanno parte del consorzio regionale e che fungeranno solo da sedi erogatrici delle politiche formative, possono partecipare come partner (non come gestori) al bando 1856/2016 negli specifici territori provinciali di riferimento?
    Questo comporta qualche conflitto con la presentazione della domanda di accreditamento e la partecipazione successiva ai servizi per il lavoro come soggetto regionale?
    Le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” possono essere indicate solo come “ulteriori” rispetto alle sedi richieste come requisito strutturale-operativo per l’accreditamento.
    Le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” devono rientrare nelle disponibilità del soggetto che si accredita che ne dà segnalazione nella modulistica per la richiesta di accreditamento.
    Laddove il soggetto che si accredita sia un consorzio, queste sedi devono rientrare nelle disponibilità del consorzio. Nel caso in cui, invece, il soggetto che si accredita sia un “soggetto aggregato” e cioè, ad esempio, un consorzio insieme ad alcuni (o tutti) enti consorziati, le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” devono rientrare nelle disponibilità del consorzio e di questi enti consorziati.
    Il soggetto che si accredita può indicare “sedi per l’erogazione delle politiche attive” solo nei territori in cui sono collocate le sedi indicate per l’accreditamento. Per esemplificare: se vengono indicate 5 sedi in 5 territori ex provinciali tra i quali non si trova la provincia X, “sedi per l’erogazione delle politiche attive” non possono essere indicate in questa provincia.
    Se a richiedere l’accreditamento è un consorzio insieme ad alcuni enti consorziati, devono essere autorizzati all’intermediazione i consorziati che concorrono alla produzione dei requisiti per l’accreditamento.
    Relativamente alla partecipazione al bando 1856/2016, requisiti e incompatibilità sono definiti all’interno del bando stesso.
    Ogni bando definirà propri requisiti ed eventuali incompatibilità con quanto richiesto per l’accreditamento.
  • Un consorzio di imprese cooperative che si voglia accreditare in area 2 in un determinato distretto:
    - deve avere personale proprio per poter erogare i servizi o si può avvalere del personale delle cooperative socie? o deve accreditarsi anche la cooperativa socia del consorzio per poter erogare il servizio tramite il proprio personale?
    - le cooperative socie possono concorrere alla produzione dei requisiti necessari all’accreditamento del CONSORZIO?
    - Se sì, tutte le cooperative associate devono possedere tutti i requisiti previsti nel provvedimento ( personale, sede operativa nel distretto , ecc...) ?
    Un consorzio può presentare domanda di accreditamento come soggetto singolo oppure come soggetto aggregato e cioè in raggruppamento con uno o più soggetti consorziati. Nel caso di un consorzio che si presenti quale soggetto aggregato, sarà possibile utilizzare le risorse (es. strutture, personale, relazioni) che sono nella disponibilità dei propri consorziati per soddisfare i requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento. Si ricorda che, nel caso in cui si presenti domanda come soggetto aggregato, è richiesta l’autorizzazione all’intermediazione di lavoro anche per le strutture consorziate che concorrono alla produzione dei requisiti richiesti per l’accreditamento alla realizzazione di servizi per il lavoro.
  • Faremo richiesta di accreditamento come ente regionale in quanto consorzio di enti provinciali, e quindi compileremo la “SCHEDA SOGGETTI AGGREGATI”.
    In questo caso devo inserire l’ente regionale e anche gli enti consorziati come “SOGGETTI GIURIDICI”?
    Un soggetto che si accredita può farlo nella forma del soggetto aggregato. Rientra in questa fattispecie un consorzio che si accredita insieme ai suoi consorziati. Devono quindi essere indicati nella “Scheda soggetti aggregati”.
  • - Se sì: devo inserire tutti i consorziati? Oppure solo quelli che apportano 1 sede operativa e quelli che apportano 1 sede per l’erogazione di politiche attive? Oppure solo quelli che apportano 1 sede operativa?
    Non è richiesto che tutti i componenti di un consorzio vengano inclusi nel “Soggetto aggregato” che richiede l’accreditamento. Può infatti fare domanda di accreditamento un consorzio insieme ad alcuni suoi consorziati. Ciò che rileva è che i consorziati che compongono il soggetto aggregato che fa domanda di accreditamento siano autorizzati all’intermediazione di lavoro e in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 1959/2016. Si fa presente che devono essere indicati i consorziati che contribuiscono alla costruzione dei requisiti per l’accreditamento come, ad esempio, la disponibilità di sede operativa. Le sedi per l’erogazione delle politiche attive sono “facoltative”, devono pertanto essere indicate qualora il soggetto che si accredita intenda utilizzarle.
  • Buongiorno, siamo una cooperativa sociale A+B e non abbiamo i requisiti per richiedere l'autorizzazione per l'accreditamento ai servizi per il lavoro.
    Nel caso in cui decidessimo di entrare in un consorzio che farà richiesta di accreditamento per l'Area 2, a fronte di una nostra partecipazione all'interno di un progetto di inclusione sociale possiamo essere noi promotori di tirocini o sarà il Consorzio titolare dell'accreditamento?
    Un soggetto (in questo caso, una cooperativa sociale A+B) che non ha i requisiti per l’accreditamento ai servizi per il lavoro non può fare domanda di accreditamento.
    Se un consorzio che fa domanda di accreditamento utilizza risorse dei suoi consorziati (sedi, personale, relazioni), questi ultimi devono essere autorizzati all’intermediazione. Altri consorziati del consorzio che fa richiesta di accreditamento, le cui risorse non sono rilevanti ai fini della produzione dei requisiti per l’accreditamento (e quindi non sono registrati nella modulistica per la presentazione della domanda), possono non essere autorizzati all’intermediazione.
    La possibilità di realizzare specifiche misure viene definita all’interno dei singoli Avvisi.
  • E' possibile fare una domanda di accreditamento per Area 1 come soggetto aggregato con contratto di rete e una seconda domanda di accreditamento solo per Area 2 come singolo soggetto e non rete?
    Sì. Ciò che è determinante è il possesso dei requisiti. Si ricorda che le domande di accreditamento sono due, distinte tra loro.
  • Se un consorzio di accredita in un distretto utilizzando requisiti soltanto suoi, una consorziata può accreditarsi nello stesso distretto?
    Sì.

SEDI

  • La sede operativa può prevedere un unico spazio utilizzabile sia per i colloqui individuali che per le attività di gruppo? (le attività di gruppo verrebbero realizzate al di fuori delle 24 ore di apertura al pubblico).
    Si da evidenza di una FAQ già pubblicata:
    In riferimento agli spazi dedicati alle attività di gruppo dobbiamo disporre di uno spazio specifico?
    Sì, deve essere previsto uno spazio dedicato alle attività di gruppo.
    Analogamente dovrà essere previsto uno spazio specifico per lo svolgimento dei colloqui individuali.

 

  • Relativamente alla disponibilità esclusiva di una sede operativa per ogni Distretto in cui ci si voglia accreditare nell'area 2 vi chiediamo:
    a) può essere validata una sede operativa acquisita in locazione congiuntamente da due enti diversi, entrambi che si vogliono accreditare nella medesima struttura, ma su fasce orarie distinte (ad es. l'uno ente dalle 8,30 alle 13,30 per 5 giorni la settimana e l'altro ente dalle 14 alle 19 per 5 giorni alla settimana)?
    b) il bagno della sede operativa deve essere accessibile a persone disabili in carrozzella?
    c) può essere considerato valido anche un bagno accessibile esternamente alla sede operativa, ma nelle sue immediate vicinanze?
    a) No, ogni singolo soggetto che si accredita in area 2 deve avere la disponibilità esclusiva di almeno una sede.
    b) Si.
    c) No.
  • Gli spazi adibiti ai colloqui individuali e quelli adibiti a interventi rivolti a gruppi di persone devono essere chiusi (stanze) o solamente isolati?
    Il soggetto accreditato è tenuto ad adottare soluzioni che garantiscano la condizione di riservatezza quando si tratta di colloqui individuali (assicurando, ad esempio, la “tenuta acustica” dei locali) e la condizione di adeguatezza quando si tratta di attività di gruppo (assicurando, ad esempio, un’ampiezza commisurata al numero di persone).
  • Lo spazio esterno individuato come sede per l’erogazione delle politiche attive deve essere già sede accreditata dell’Ente proponente candidatura o è sufficiente che la tale sede garantisca i requisiti richiesti (spazi adeguati, disponibilità strumenti, ecc) pur non essendo sede accreditata dall’Ente?
    Le strutture indicate come sedi operative o sedi per l’erogazione delle politiche attive saranno accreditate ai fini della realizzazione di servizi per il lavoro se indicate nella domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 134/2016 e se rispettano i requisiti previsti dalla DGR 1959/2016.
    Non sono richiesti ulteriori o precedenti accreditamenti.
  • Cosa si intende per disponibilità “esclusiva” dei locali? Possiamo utilizzare spazi condivisi, per esempio due stanze di uno stabile dove ci sono gli uffici della nostra associazione di categoria nel distretto XXX ovviamente in orari predefiniti (24 ore settimanali)?
    Per disponibilità esclusiva si intende che il soggetto giuridico che fa domanda di accreditamento deve essere il solo ad avere disponibilità della sede.
    Non sussiste invece vincolo per un utilizzo diverso degli stessi locali negli orari che non sono utilizzati per l’erogazione dei servizi per il lavoro.
  • Un ente accreditato alla formazione in Regione Emilia Romagna, richiederebbe l’accreditamento per gli spazi di via xxx che condivide con una cooperativa sociale, che a sua volta richiede accreditamento in quanto cooperativa A+B con diversi settori produttivi che coinvolgono alcune centinaia di lavoratori.
    Il civico è lo stesso ma gli spazi interni sono molto ampi e le zone di pertinenza della cooperativa sociale e dell’ente di formazione sono separate e ben delimitate (rispettivamente 2 uffici e 2 aule dove svolgere attività di gruppo).
    Chiedo dunque se è possibile che entrambe le realtà facciano richiesta per accreditare il medesimo civico evidenziando entrambe le targhe all’esterno e all’interno dell’edificio.
    Due soggetti che si accreditano possono individuare, come spazi destinati all’erogazione delle prestazioni per il lavoro, locali collocati all’interno di uno stesso numero civico.
    Ciascuno dei due soggetti che si accredita deve essere titolare, in via esclusiva, degli spazi richiesti per l’accreditamento, anche se questi sono collocati all’interno di uno stesso numero civico.
    Qualora si verifichi questa condizione, la risposta è affermativa.
  • Avremmo necessità di una delucidazione in merito ai requisiti delle sedi.
    Sulla normativa si parla di “disponibilità di spazi adeguati all’attuazione di attività di gruppo ed alla realizzazione di colloqui individuali”.
    - Relativamente alle attività di gruppo: Nelle FAQ pubblicate a ieri si parla di ampiezza commisurata al numero di persone relativamente alle attività di gruppo, non viene però indicato un numero medio. Nelle altre regioni abbiamo avuto conferma positiva per sale riunioni atte ad ospitare mediamente 3/5 persone, possiamo ipotizzare lo stesso standard?
    Le attività di gruppo possono coinvolgere un numero diverso di persone. Se le sale riunioni che il soggetto indica nei requisiti relativi alle sedi ha la capienza massima di 5 persone, non potrà ospitarne un numero maggiore. Nel caso in cui, in una visita ispettiva da parte dell’Agenzia, si riscontrasse un numero maggiore di 5 di persone presenti, il requisito di adeguatezza risulterebbe non rispettato con le relative conseguenze in materia di accreditamento.
    - Relativamente invece alle postazioni per Colloqui individuali: è possibile considerare idoneo un ufficio con due postazioni di lavoro che non sono sempre utilizzate in contemporanea?
    No.
  • In riferimento agli spazi dedicati alle attività di gruppo dobbiamo disporre di uno spazio specifico?
    Sì, deve essere previsto uno spazio dedicato alle attività di gruppo.
    - Il gruppo può intendersi anche di due persone e quindi potrebbe essere sufficiente di uno spazio adeguato ad un gruppo di 2?
    No, il gruppo comprende un numero più ampio di persone.
    - In riferimento ai requisiti delle sedi e in particolare alla visitabilità dobbiamo conservare, per eventuali verifiche in loco, documentazione specifica, ad esempio la relazione di un tecnico o è sufficiente l’autocertificazione?
    In sede vanno conservati solo i documenti indicati nella DGR 1959/2016. In riferimento alle sedi, quindi, deve essere conservato il “Documento di Valutazione dei Rischi-DVR”. Il rispetto del requisito di visitabilità verrà rilevato nelle visite di controllo promosse dalla Regione.
    - Non avendo noi l’autorizzazione regionale all’intermediazione, le sedi che accreditiamo devono essere già inserite nella nostra autorizzazione ministeriale o è sufficiente che rispettino i requisiti previsti dalla DGR 1959/16?
    Le sedi operative messe a disposizione per l’accreditamento dei servizi per il lavoro devono avere i requisiti di cui alla DGR 1959/2016 e questo è sufficiente. Non è richiesto infatti che siano le stesse sedi indicate per l’ottenimento dell’autorizzazione nazionale.
  • Nell'Avviso per la presentazione di domande di accreditamento dei servizi per il lavoro si fa riferimento, al p. 3.2.1 dell’allegato 2 (Requisiti strutturali operativi), all’orario di apertura al pubblico delle sedi operative sia per l’area di accreditamento 1 sia per l’area 2.
    Tale requisito relativo all’orario non è riportato invece tra i requisiti strutturali operativi delle “sedi per l’erogazione delle politiche attive”.
    Si chiede pertanto se l’apertura delle suddette “sedi per l’erogazione delle politiche attive” possa essere correlata alle effettive esigenze di erogazione dei servizi stessi (che nel rispetto degli standard prestazionali previsti potrebbe peraltro essere organizzato su prenotazione o per periodi circoscritti, secondo modalità concordate con i servizi del distretto) senza garantire aprioristicamente un orario minimo di apertura al pubblico.
    Sì, l’apertura delle “sedi per l’erogazione delle politiche attive” può essere definita dal soggetto accreditato.
  • Se come consorzio faccio richiesta di accreditamento in Area 2 in modalità aggregata con alcuni dei miei soci che concorrono ai requisiti in particolare della sede operativa, possono gli stessi soci fare richiesta diretta di accreditamento nel medesimo distretto?
    Sì.
    - Se sì, possono utilizzare un locale diverso da quello indicato nell’accreditamento del consorzio, all’interno dello stesso edificio?
    Sì, purché ciascun soggetto giuridico che si accredita abbia l’uso in via esclusiva dei locali richiesti per l’accreditamento.
  • Di seguito alcuni quesiti in merito all’accreditamento ai servizi per il lavoro:
    - AREA 1 e AREA 2: Uno o più ruoli richiesti dalla DGR 1959 (es. responsabile sede operativa, esperto del mercato del lavoro, esperto di orientamento ecc.) possono ricoprire anche il ruolo di RFC o EPV (essendo inseriti nell’Elenco regionale)?
    Sì.
    - AREA 1 e AREA 2: Le sedi operative devono coincidere con quelle comunicate in sede di richiesta di autorizzazione all’intermediazione?
    No.
    - AREA 1 e AREA 2: Gli spazi per i colloqui individuali possono coincidere con quelli già accreditati per la formazione?
    Se gli spazi fanno riferimento a sedi indicate come “requisito” per l’accreditamento per i servizi per il lavoro, non possono costituire anche “requisito” per l’accreditamento per la formazione.
    - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO – SISTEMA DI RELAZIONI AZIENDE: essendo noi un ente di formazione di emanazione di associazione di categoria con un sistema consolidato di relazioni con le aziende associate rispetto alla realizzazione di esperienze lavorative e di inserimento lavorativo (stage formativi, tirocini ecc.) è possibile inserire l’associazione di categoria regionale o le articolazioni provinciali nei campi “azienda” e non inserire l’elenco di tutte le imprese associate con le quali operiamo da anni?
    No, devono essere indicate le relazioni con imprese del territorio che il soggetto titolare dell’accreditamento ha in corso.
  • Le chiedo se può confermarmi se le sedi che vorremo accreditare devono essere visitabili, ovvero non deve essere obbligatorio accesso ai servizi per i disabili? Vale il principio della visitabilità o dell'accessibilità?
    Sì, le sedi devono garantire la visitabilità dei locali per tutti gli utenti, compresi gli utenti con disabilità.
  • Se un consorzio si accredita in distretto utilizzando requisiti di una consorziata (ad esempio una sede), la consorziata può a sua volta accreditarsi utilizzando requisiti diversi (ad esempio una seconda sede)?
    Sì.
  • Le sedi operative indicate per l’accreditamento dovranno essere conformi alla normativa sulla tutela della salute, la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro e non vi dovranno essere barriere architettoniche al fine di assicurare l’accessibilità a tutti i locali. Leggendo invece i “documenti esemplificativi” in particolare le schede che simulano le schermate che dovranno essere compilati a portale, in tema di requisiti strutturali si legge che il legale rappresentante dovrà dichiarare che tutte le sedi non presentano barriere architettoniche al fine di assicurare la visitabilità a tutti i locali. Si chiede pertanto conferma che il requisito richiesto per le sedi operative sia la visitabilità dei locali.
    Il requisito richiesto è la visitabilità dei locali per tutti gli utenti, compresi anche le persone in condizione di disabilità.

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

  • Avremmo bisogno di comunicare il cambio di nominativo dell’operatore esperto del lavoro, come dobbiamo procedere, è sufficiente una mail o altra comunicazione formale?
    Per l’aggiornamento delle informazioni relative ad una domanda di accreditamento già presentata e valutata dall’Agenzia Regionale per il lavoro è possibile presentare la variazione accedendo al portale lavoro per te e seguendo la procedura illustrata nel manuale operativo per l'accreditamento. (pdf2.66 MB) 
  • In relazione alla determinazione n. 134 del 01/12/2016 che prevede per il 16/01/2017 la prima scadenza ai fini dell’accreditamento, si richiede se sarà individuata un ulteriore scadenza per l’acquisizione delle domande di accreditamento in tempi utili cioè per partecipare al bando regionale per l’attuazione della LR 14/2015.
    Il bando per la presentazione delle domande di accreditamento è un bando sempre aperto e la Regione procederà periodicamente all’approvazione delle domande che perverranno oltre questa data.
    Considerata la particolarità di questa fase, anche per le domande che perverranno alla Regione tra il 17/01/2017 e il 31/01/2017 si procederà, entro trenta giorni, con l’attività di istruttoria, validazione e successiva approvazione dell’elenco dei soggetti, a meno che la numerosità delle domande pervenuta non impedisca il rispetto di tale termine.
  • Si richiede una consulenza in quanto al momento di caricare il file del bilancio in formato XBRL, di dimensioni non superiori a 5MB, nel tentativo di caricare il nostro bilancio di 35,3 KB, appare la scritta: “Tipo di file non valido”.
    Essendo un file XBRL un linguaggio basato su XML per caricare il file è sufficiente rinominare l'estensione del file .XBRL in .XML
  • In seguito alla presentazione della domanda di accreditamento in AREA 2, lo stesso soggetto giuridico potrà inserire nuove sedi operative in altri distretti? Se si, si procederà con la presentazione di una nuova domanda oppure è prevista una procedura di integrazione di quella già presentata?
    Si, è possibile integrare la domanda presentata aggiornando le informazioni precedentemente inserite.
  • Alla domanda di accreditamento (allegato 2 determinazione dirigenziale n. 134/2016) andrà apposto un bollo e, se si, di quale valore?
    Sì, alla domanda di accreditamento deve essere apposto un Bollo da 16 euro
  • La procedura prevede altre operazioni da fare oltre all'invio della domanda?
    La domanda di accreditamento deve essere:
    - compilata con modalità telematica attraverso l’utilizzo dell’applicazione on line resa disponibile dalla Regione, all'indirizzo https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it  ;
    - inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it . La domanda, la cui stampa sarà generabile dal sistema informativo successivamente all'invio telematico,  dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviata via PEC corredata dalla copia del suo documento di identità in corso di validità qualora la domanda non sia firmata digitalmente.
    Il rispetto di entrambe queste modalità di invio costituiscono requisito per l’ammissibilità della domanda di accreditamento.
  • Che documenti devono essere allegati alla domanda di accreditamento oltre ai documenti relativi al legale rappresentante? (bilancio? DURC?)
    Oltre alla domanda di accreditamento (presente come allegato alla determinazione dirigenziale n. 134/2016) deve essere compilata la modulistica allegata alla domanda e inviata la documentazione lì indicata.
    Tra la documentazione da inviare è compreso il bilancio del soggetto che si accredita, non è invece previsto il DURC.
    È comunque possibile verificare quali siano i documenti da allegare, attraverso l’apposito applicativo che sarà disponibile a partire dal 19/12/2016, all'indirizzo: https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it, oppure attraverso la documentazione esemplificativa cartacea Domanda di accreditamento per la realizzazione di Servizi per il lavoro.

VARIAZIONE ACCREDITAMENTO

  • Con quale modalità devo comunicare la sostituzione di alcune figure professionali ed aggiungerne altre nelle sedi già accreditate?
    La comunicazione di qualsiasi variazione riferita ad un accreditamento dei servizi per il lavoro già autorizzato dovrà essere effettuata attraverso l’apposita funzionalità del portale Lavoro per te. A partire da una domanda accreditata sarà possibile crearne una nuova che riporti le variazioni richieste. Una volta confermata la variazione e inviata telematicamente attraverso il portale Lavoro per Te questa dovrà essere comunicata anche a mezzo PEC all’indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

REQUISITI PATRIMONIALI- ECONOMICI

  • Ai fini della garanzia di prevalenza della realizzazione di servizi per il lavoro analoghi a quelli delineati nelle Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia Romagna si chiede come vada inteso, nel caso di soggetti polifunzionali, tipicamente Cooperative Sociali di tipo A, la presenza di distinte divisioni operative dedicate all'attuazione delle prestazioni per il lavoro? 
    In particolare si chiede se possa ritenersi soddisfatto il requisito, nel caso di presenza di una unità operativa/sede (accreditamento area 2) dedicata all'attività specifica con conti economici chiaramente identificabili (contabilità per commessa), seppur minoritari rispetto al bilancio complessivo aziendale.
    Nel caso di soggetti polifunzionali il requisito della prevalenza richiede che almeno il 51% del volume di attività complessiva (da ultimo bilancio approvato) del soggetto richiedente e non di una sua articolazione, sia relativo a servizi per il lavoro analoghi a quelli delineati nelle Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia-Romagna.
    Nel caso riportato nella domanda, il requisito della prevalenza non risulta quindi rispettato.
  • Siamo un ENTE di Formazione Professionale accreditato per la formazione e per il SRFC e autorizzato all’intermediazione attualmente su 5 delle 9 sedi operative provinciali che abbiamo in Emilia Romagna: 
    - se parteciperemo al bando inclusione L. 14 di prossima uscita, solo per erogare la nostra attività principale che è la formazione all’interno di un partenariato di soggetti accreditati nel distretto XXXX, dobbiamo accreditarci anche noi nei servizi per il lavoro Area 2 anche se non svolgiamo nessuna delle prestazioni dei servizi per il lavoro previste dall’atto? 
    - se invece svolgiamo la prestazione di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) che è prevista nelle prestazioni dalla DGR, ci dobbiamo accreditare o vale già l’accreditamento che abbiamo?
    - per quali tipologie o attività possono essere previste deleghe?
    Per erogare le Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, così come previste dalla DGR 1959/2016, è necessario essere accreditati garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla stessa delibera e con le modalità stabilite dalla determinazione n. 134 del 1/12/2016.
    Per realizzare altre specifiche attività (formazione, certificazione di competenze) non è necessario essere accreditati ai servizi per il lavoro.
    Si sottolinea però che la Formalizzazione e certificazione delle competenze, realizzata al di fuori del contesto formativo, costituisce una delle “Prestazione dei servizi per il lavoro” e che il modello di accreditamento regionale prevede che i soggetti che si accreditano realizzino non una specifica prestazione, ma tutte quelle previste per ciascuna area di accreditamento. Ciò significa che non è possibile accreditarsi ai Servizi per il lavoro, nell’Area 1, per la realizzazione di una sola prestazione o di una sola misura-attività all’interno di una prestazione. Nel caso di accreditamento nell’Area 2, non è possibile accreditarsi per la realizzazione di una specifica misura-attività tra quelle comprese nella prestazione.
    Per quanto riguarda la partecipazione a bandi, i requisiti saranno definiti da ogni specifico bando.
    Al momento non è stata definita la possibilità di procedere alla delega di attività.
  • Per la domanda di accreditamento che stiamo predisponendo, tra i requisiti economici di ammissibilità citati nell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2016, N.1959, viene chiesto di trasmettere il bilancio in formato elettronico XBRL - in forma non abbreviata in ragione della necessità di avere un maggior dettaglio delle posizioni debitorie e creditorie (........).
    Al riguardo vi chiediamo:
    - può essere ammesso un soggetto che ha presentato l'ultimo bilancio (al 31-12-2015) in formato XBRL in forma abbreviata (per non avere l'obbligo di legge di farlo diversamente), con la disponibilità ad integrare il medesimo con tutte le ulteriori informazioni richieste e l'impegno dall' esercizio 2016 di presentarlo in forma non abbreviata?
    - con quale modalità possiamo farvi avere le ulteriori informazioni che ritenete necessarie e quali sono nello specifico?
    Può essere inviato il bilancio XBRL di cui il soggetto dispone, con l’impegno a fornire le ulteriori informazioni che saranno richieste dalla Regione e l’impegno a produrre il successivo bilancio d’esercizio in forma XBRL non abbreviata.
  • Poniamo un quesito relativo alla possibilità di accreditamento ai Servizi per il Lavoro riguardante il caso di un'agenzia con autorizzazione all'intermediazione nuovamente costituita, per cui senza un bilancio che ne dimostri il volume delle attività prevalenti previste dallo statuto. 
    Siamo attualmente una realtà che svolge da anni servizi innovativi nell'ambito del supporto alla ricerca attiva del lavoro, dell'orientamento e del tutoraggio, che ricerca, promuove e attiva tirocini per conto di diversi servizi e programmi pubblici rivolti a cittadini italiani, stranieri, rifugiati e richiedenti asilo.
    Se il soggetto che fa domanda di accreditamento non dispone di un bilancio non soddisfa uno dei requisiti richiesti per cui la sua domanda non può avere esito positivo.
  • E’ ammissibile che un consorzio con varie cooperative sociali, che partecipa come soggetto aggregato, soddisfi i requisiti economici, finanziari e patrimoniali nel seguente modo?
    1. Consorzio possiede il requisito patrimoniale
    2. Cooperativa socia x possiede il requisito economico di prevalenza 
    3. Cooperativa socia y possiede il requisito finanziario 
    stante che tutti e tre i soggetti possiedono l’autorizzazione all’intermediazione.
    No, se un consorzio fa richiesta di accreditamento come soggetto aggregato deve soddisfare i requisiti economici, finanziari, patrimoniali con il proprio bilancio.
  • Per le cooperative sociali di tipo B la prevalenza è assicurata dall’equiparazione tra l’attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati/disabili e le attività delineate nelle Prestazioni per il lavoro?
    Le attività a supporto dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati/disabili sono equiparabili alle attività delineate nelle Prestazioni per il lavoro (DGR 1959/2016).

RELAZIONI

  • a) Documenti quali: Accordi di partenariato/Piani di intervento/Piani territoriali tra imprese, soggetti pubblici ed enti di formazione per Operazioni su Fondo Regionale Disabili/Inclusione e convenzioni di stage/tirocinio, possono rappresentare una dimostrazione del sistema di relazioni? Se si, possono essere tenuti agli atti in copia non originale?
    b) Se il soggetto promotore di un tirocinio è una AUSL o un altro servizio di un determinato distretto, è possibile considerare la convenzione di tirocinio ai fini della dimostrazione del rapporto con i soggetti pubblici di quel distretto?
    a) Si. I documenti possono essere in copia semplice.
    b) Si, una convenzione per l’attivazione di uno o più tirocini può costituire attestazione del rapporto con un soggetto pubblico per il territorio d’interesse da parte del soggetto che presenta la domanda di accreditamento.
  • Nella scheda “sistema di relazioni” –AZIENDE- dobbiamo indicare un elenco esemplificativo?
    No.
    Nelle schede relative al sistema di relazioni si devono indicare, al fine di consentire il rispetto dei requisiti richiedesti dalla DGR 1959/2016, almeno due relazioni per tipologia di soggetto (aziende, altri soggetti e soggetti pubblici) per ogni territorio sul quale insistono le sedi operative indicate ai fini dell’accreditamento.
    Non è richiesta quindi l’indicazione di un elenco esclusivo.
  • Come rete abbiamo moltissime aziende con cui lavoriamo stabilmente: possiamo scegliere noi un numero limitato e significativo di aziende? c'è un numero consigliato?
    Vedi risposta precedente.
  • Il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in sede di accreditamento, in forma di autodichiarazione: il numero di soggetti per i quali è stata realizzata un’attività formativa per l’inserimento lavorativo nell’ultimo biennio. Si fa presente che le Agenzie per il Lavoro non realizzano attività formativa.  Si tratta di un requisito riferito solo ai soggetti che hanno già l’accreditamento alla formazione e richiedono anche quello ai servizi lavoro? Un’Agenzia per il Lavoro non può dichiarare di aver svolto attività formativa su soggetti destinati all’inserimento lavorativo.
    Il numero di soggetti per i quali è stata realizzata un’attività formativa per l’inserimento
    lavorativo nell’ultimo biennio di cui è richiesta l’indicazione non costituisce requisito per l’acquisizione dell’accreditamento. Il numero indicato può essere “0”.
  • Il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in sede di accreditamento, in forma di autodichiarazione: l’efficacia occupazionale a 6 mesi a seguito della fruizione di misure di politica attiva erogate nell’ultimo biennio.
    - Si chiede conferma se il dato da inserire sia in misura percentuale.
    Il dato da inserire è in forma percentuale, ricavato considerando il valore degli occupati/valore assoluto dei soggetti trattati. Presso la sede del soggetto giuridico richiedente l’accreditamento devono essere resi disponibili documenti comprovanti quanto dichiarato. Si ricorda che il valore della percentuale indicata non costituisce requisito per l’acquisizione dell’accreditamento.
    - Per Fruizione di Politica Attiva si possono considerare i placement a seguito di tirocini Garanzia Giovani, le Azioni di sistema Formatemp con placement, i Tirocini extracurriculari che hanno portato a placement? Si chiede pertanto di meglio specificare cosa s’intenda per Fruizione di Politica Attiva nell’ultimo biennio.
    In relazione alla fruizione di politiche attive del lavoro si fa riferimento alle attività indicate all’articolo 18 del D.lgs 150/2015.
  • Il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in sede di accreditamento, in forma di autodichiarazione: di disporre di un sistema stabile di relazioni con aziende e altri soggetti del territorio, documentabile, per lo svolgimento di esperienze lavorative o di inserimento lavorativo che siano in essere al momento della richiesta di accreditamento o che siano stati sottoscritti negli ultimi 3 anni. Si chiede di chiarire:
    - quale prova sarà tenuta in considerazione ai fini della documentabilità del sistema di relazioni con le aziende del territorio
    Come definito nella DGR 1959/2016, in riferimento al rapporto con le imprese:
    “Tale rapporto deve essere dimostrato da accordi, convenzioni, contratti o altre forme di relazione formalizzate con le imprese aventi per oggetto misure per il lavoro e la formazione rivolte a persone disoccupate od occupate, che siano in essere al momento della richiesta di “accreditamento o che siano stati sottoscritti negli ultimi 3 anni”. Tra le “altre forme di relazione formalizzate” possono essere comprese anche contratti di servizio tra il soggetto che si accredita e l’impresa o fatture emesse.
    - quante esperienze debbono essere indicate al fine di soddisfare detto requisito.
    Le relazioni da indicare per soddisfare il requisito devono essere almeno due.

 

ALTRO

  • In merito alla segnaletica da esporre presso le sedi operative è possibile inserire il logo del soggetto accreditato? E’ necessario inserire le seguenti diciture:
    a) soggetto accreditato dalla regione Emilia Romagna - Servizi per il lavoro;
    b) soggetto autorizzato ai servizi di intermediazione dal Ministero del Lavoro?
    Secondo la DGR 1959/2016, i soggetti accreditati devono assicurare, in ciascuna sede operativa, “la presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del Soggetto accreditato, il logo della Regione, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico, il nome del responsabile di sede”.
    Possono essere inserite, a discrezione del soggetto accreditato, ulteriori informazioni quali: il logo del soggetto accreditato, l’esplicitazione della condizione di “soggetto accreditato dalla regione Emilia Romagna - Servizi per il lavoro”, di “soggetto autorizzato ai servizi di intermediazione dal Ministero del Lavoro”.
    Per le modalità di utilizzo del logo della Regione Emilia-Romagna si invita a consultare il manuale approvato con DGR 235 del 2 marzo 2009 e disponibile all’indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata.
  • E’ possibile, per i soggetti accreditati, prevedere un periodo di chiusura delle sedi in corrispondenza del mese di agosto?
    La DGR 1959/2016 prevede, con riferimento alle sedi accreditate, che “l’orario di apertura al pubblico dovrà essere di almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni. Fino al 30 06 2017 l’orario di apertura al pubblico sarà di almeno 20 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni”.
    Per il solo mese di agosto l’orario di apertura settimanale potrà limitarsi a 20 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni.
    L’orario di apertura settimanale di almeno 24 ore distribuite su almeno 5 giorni, potrà essere ridotto in considerazione dei giorni festivi, così come stabiliti dalla legge, che dovessero coincidere con giornate di apertura previste, per un totale di massimo 8 ore settimanali.
    Si esclude la possibilità di chiusura totale degli uffici.
    Gli orari di apertura al pubblico, con le eventuali modifiche per il mese di agosto, devono essere resi visibili all’utenza attraverso a loro apposizione nella segnaletica prevista dalla DGR 1959/2016.
    Tali disposizioni si applicano con riferimento all’Area 1 e all’Area 2 di accreditamento.
  • a) In caso di richiesta di accreditamento come soggetto aggregato, la documentazione antimafia e nello specifico la Dichiarazione sostitutiva antimafia e la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi è da produrre per ogni soggetto che si aggrega o solo per il soggetto richiedente?
    b) Qualora gli esperti del mercato del lavoro siano distaccati da altre cooperative, e dato che non sono né dipendenti né collaboratori del soggetto richiedente, come li consideriamo nel portale?
    c) Il responsabile del soggetto giuridico deve essere il legale rappresentante oppure può essere un dipendente con funzioni di responsabilità? Qualora fosse il legale rappresentante, e quest’ultimo non fosse legato da rapporti di lavoro subordinate né un collaboratore, come va indicato?
    d) Nello spazio relativo all’atto di nomina del legale rappresentante, vanno inseriti i riferimenti della delibera n. --- del ----, nel nostro caso consorzio di cooperative sociali l’atto di nomina è un verbale di Consiglio di Amministrazione, che non ha numero ma solo una data, pertanto la domanda è: cosa si deve inserire nell’atto n. --?  Oppure va inserito il numero di protocollo del deposito della carica alla Camera di Commercio?
    a) La documentazione antimafia va prodotta, nel caso di soggetto aggregato, per tutti i soggetti che compongono l’aggregazione.
    b) Può essere individuato, come risorsa professionale di un componente dell’aggregazione, un esperto del mercato del lavoro che è dipendente di un altro componente della stessa aggregazione. In questo caso i due soggetti componenti l’aggregazione devono conservare, presso la propria sede, un documento formale che regola la presenza dell’esperto presso un’organizzazione che non corrisponde a quella entro cui questi è assunto. La regolazione dei rapporti deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro.
    c) Il responsabile del soggetto può non essere il legale rappresentante. Questo ruolo è individuato dal soggetto giuridico che si accredita e può avere un rapporto di lavoro diverso dal contratto di lavoro subordinato.
    d) Nello spazio relativo all’atto di nomina del legale rappresentante va inserito il numero di protocollo del deposito della carica alla Camera di Commercio.
  • a) In caso di accreditamento attraverso “contratto di rete” tra soggetti in possesso dell’autorizzazione all’intermediazione al lavoro, ciascuna realtà concorre per uno o più requisiti tra quelli previsti nella delibera 1959/2016?
    b) Nel caso dei requisiti patrimoniali, finanziari ed economici devono essere afferenti al soggetto capofila, ad una delle realtà della rete oppure risultano dalla “media” tra i requisiti di tutti i componenti?
    c) Domanda di accreditamento – requisiti economici, finanziari e patrimoniali: è corretta l’interpretazione per cui un ente attualmente in regola con l’accreditamento per la formazione professionale non è necessario che opzioni/crocetti i punti dal n. 6 al n. 9 e non invii gli allegati previsti?
    d) punto n. 4: il bilancio CEE è stato depositato in camera di commercio, è necessario anche che sia stato pubblicato in un sito web? Nel caso può essere pubblicato in seguito agli esiti della presentazione della domanda di accreditamento?
    e) Domanda di accreditamento – sistema di relazioni: punto n. 38: si fa riferimento ad uno specifico ambito di realizzazione di tirocini (es. Garanzia Giovani, mercato, Fondo Regionale Disabili, FSE ecc.) o all’insieme di tutti i tirocini promossi indipendentemente dalla fonte di finanziamento?
    f) punto n. 39: cosa si intende per “attività formativa per inserimento lavorativo”? esclusivamente i corsi diretti a persone svantaggiate/disabili o a tutti i corsi per disoccupati, quali la Formazione Superiore, Occupazione, IFTS ecc.?
    g) punto n. 40: le elaborazioni inviate dalla Regione in merito ai tassi di efficacia sono relative agli anni 2013-2014-2015, quali annualità vanno considerate?
    h) Per efficacia occupazionale si intende il dato “tasso di efficacia” o quello di “occupazione pertinente”?
    a) Si, in caso di accreditamento di un soggetto aggregato nella forma del “contratto di rete”, tutti i componenti della rete devono essere in possesso dell’autorizzazione all’intermediazione al lavoro. Ciascun soggetto che fa parte della rete concorre alla produzione dei requisiti richiesti con risorse di cui dispone (relativamente alle sedi, al personale, alle relazioni) e con le modalità che ciascuna rete definirà.
    b) I requisiti economici, finanziari, patrimoniali devono essere assicurati dal soggetto capofila.
    c) Si. Si veda a questo proposito la nota contenuta nella modulistica nella parte relativa ai requisiti economici, finanziari, patrimoniali.
    d) È sufficiente che il bilancio CEE sia stato depositato presso la CCIAA, altrimenti va pubblicato sul proprio sito web; in entrambi i casi la pubblicazione deve avvenire prima della presentazione della domanda di accreditamento.
    e) Vanno considerati tutti i tirocini.
    f) Si fa riferimento ai corsi, di differenti tipologie e rivolti a diversi utenti, che abbiano l’inserimento lavorativo dei partecipanti come obiettivo.
    g) I dati relativi ai tassi di efficacia si devono riferire alle ultime due annualità disponibili
    h) Per efficacia occupazionale si intende il dato relativo all’occupazione in generale e non a quella pertinente. Si evidenzia che sia per quanto riguarda i tirocini che per quanto riguarda le attività formative e l’efficacia occupazionale, l’entità dei dati riportati non costituisce requisito per l’accreditamento e che la loro rilevazione ha una finalità meramente informativa.
  • Procedendo per l'accreditamento in Area 2 (prestazioni per le persone) potremo accedere anche alla gestione di persone con "assegno di ricollocazione"?
    Sì, in base alle procedure che saranno in proposito definite dal Ministero e dalla Regione.
  • E’ possibile accreditarsi all'albo regionale dei servizi all'intermediazione, secondo la DGR 1581/2015?
    In attesa di una risposta alla nostra richiesta per l’autorizzazione all’intermediazione fatta a livello nazionale, è possibile procedere da parte nostra alla procedura di accreditamento a suddetto albo regionale?
    Se un soggetto ha i requisiti per essere autorizzato all’intermediazione come soggetto appartenente alla categoria di quelle previste dall’art. 6 DLGS 276/2003 in “particolare regime di autorizzazione”, non può avere i requisiti per essere autorizzato all’intermediazione dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto i requisiti sono alternativi.
    Potrà presentare ugualmente la domanda di accreditamento indicando a quale soggetto ha inoltrato domanda di autorizzazione. La Regione effettuerà i controlli di propria competenza.
  • Si chiede cortesemente:
    - Se in base alla evoluzione della normativa ragionale (Accreditamento dei soggetti privati ai Servizi per il lavoro della Regione Emilia-Romagna) la nostra società ha le carte in regola per continuare ad operare sul territorio regionale;
    Per operare come agenzia di intermediazione ai sensi dell’art. 4 e 5 del Dlgs 276/2003 se autorizzata dal Ministero del Lavoro può continuare ad operare, in quanto le regole sull’accreditamento non influiscono sulle regole nazionali di intermediazione mano d’opera
    - Se è necessario provvedere comunque all’accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna o se, in considerazione dell’autorizzazione ministeriale, tale accreditamento non è necessario;
    Se siete interessati solo a svolgere l’attività di intermediazione come agenzia privata di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dlgs 276/2003 non è necessario accreditarvi ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo. L’accreditamento è rivolto solo ai soggetti che opereranno attraverso fondi pubblici sui servizi per il lavoro a completamento dell’offerta di politiche attive del lavoro.
    - Qualora fosse comunque necessario l’accreditamento regionale, sono previste delle procedure particolari/iter preferenziale o si dovrà far riferimento a alla normativa regionale per l’accreditamento in area 1.
    Se siete interessati all’accreditamento occorre inviare domanda con le regole definite dalla Regione Emilia-Romagna, per approfondimento consulti le pagine di questa sezione del sito Lavoro per Te.
    - Quali requisiti/accreditamenti occorrono per poter operare, in qualità di agenzie per il lavoro, con i voucher per la ricollocazione?
    Bisogna essere accreditati sulla base delle regole regionali sopra descritte.
  • Buonasera, per ciò che concerne la dichiarazione antimafia: come consorzio xxx regionale, siamo costituiti da 9 soci provinciali con una quota di 9,60 % di capitale sociale ciascuno (quindi 86,40% nel loro complesso) e 1 solo socio con il rimanente 13,6%.
    E’ corretto allegare, oltre all’antimafia del legale rappresentante del consorzio regionale, la dichiarazione antimafia del solo legale rappresentante del socio che detiene il 13,6%?
    Tutti gli altri soci detengono ciascuno quote inferiori al 10%.
    Il soggetto regionale richiedente deve produrre documentazione antimafia completa (dichiarazione antimafia + dichiarazioni familiari conviventi sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti a verifica) di:
    - consorzio regionale
    - socio con il 13,6% del capitale sociale.
  • Buongiorno, siamo un ente accreditato per la formazione professionale ed abbiamo verificato presso il servizio di riferimento che la nostra documentazione antimafia, presentata per rinnovo accreditamento, è valida fino ad aprile 2017.
    Chiediamo se ai fini dell’accreditamento dei servizi per il lavoro, prima scadenza 16/01/2017, è sufficiente, dopo una verifica che i dati inviati non siano modificati o da integrare, fare riferimento alla documentazione in possesso presso il servizio formazione professionale allegando comunque la dichiarazione sostitutiva antimafia con riepilogo generale delle persone sottoposte a verifica.
    La dichiarazione antimafia deve essere comunque inviata.
  • Sono a sottoporvi i seguenti quesiti in merito alla documentazione antimafia richiesta per l’accreditamento.
    - In merito alla “Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni” che i consiglieri di amministrazione e i sindaci revisori devono compilare: la nostra cooperativa ha già fatto compilare questa documentazione per partecipare ad un bando regionale ma i documenti sono datati giugno 2016, e sono leggermente diversi.
    La dichiarazione va rifatta per tutti perché le dichiarazioni sostitutive valgono 6 mesi; inoltre anche piccole modifiche comportano sempre la produzione di nuove dichiarazioni
    - In merito alla “Dichiarazione sostitutiva antimafia”: tutti i nostri soci sono persone giuridiche ed hanno il 10% del Capitale sociale, pertanto per ognuno di loro devo richiedere la “Dichiarazione sostitutiva antimafia” e per i loro organi interni (Consiglio di amministrazione, collegio sindacale o sindaco revisore, o altre cariche depositate in visura) devo richiedere la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni”?
    La dichiara antimafia va inviata per tutti i soggetti che hanno quote superiori al 10%. Di converso, non quando le quote sono inferiori o uguali al 10%,
    - Tale documentazione dei nostri soci è richiesta indipendentemente dal fatto che ci accreditiamo come soggetto singolo o come consorzio o aggregato?
    Sì la documentazione va prodotta indipendentemente dal tipo di accreditamento al lavoro richiesto (soggetto singolo o soggetto aggregato) in quanto fa riferimento ad un soggetto giuridico avente natura di consorzio.
  • La nostra Azienda è xxx SpA a SOCIO UNICO e richiederemo l’accreditamento come SOGGETTO SINGOLO per AREA 1.
    - DICHIARAZIONE ANTIMAFIA: chi sono le persone sottoposte a verifica?
    Nel nostro caso si tratta di una azienda con socio unico rappresentato da un'altra azienda.
    La modulistica antimafia va compilata, indicando le persone sottoposte a verifica, sia da parte dell'azienda candidata sia da parte dell'azienda-socio unico. Dunque, 2 dichiarazioni antimafia.
    - ALLEGATI. Ai fini della richiesta di accreditamento (leggendo in “Domanda di accreditamento per la realizzazione di servizi al lavoro – ESEMPLIFICAZIONE”) si fa riferimento agli allegati:
    · Statuto e atto costitutivo vigenti (etc..)
    · Atto di nomina del legale rappresentante
    Possono essere allegate COPIE dei documenti o è necessaria COPIA AUTENTICATA?
    Copie semplici.
    - BILANCIO PUBBLICO. E’ richiesto di aver reso pubblico il bilancio. E’ sufficiente il deposito presso la CAMERA di COMMERCIO?
    Sì.
    - Nella scheda sedi operative è richiesto l’inserimento delle sedi presenti nel territorio regionale?
    Nella scheda “Sedi operative-Area 1” devono essere registrate le sedi operative, ad uso esclusivo del soggetto che richiede l’accreditamento, che saranno utilizzate dal soggetto stesso per l’erogazione delle prestazioni per il lavoro. Le sedi devono essere, in prima attuazione, almeno 5 e devono essere collocate in territori diversi, corrispondenti agli ambiti provinciali di competenza delle ex province.
  • PROCEDURA ON LINE- Nella procedura di compilazione on line della domanda è possibile dopo aver salvato una determinata scheda tornare indietro per modificarla?
    Durante la compilazione della domanda è possibile modificare i dati di una scheda anche in seguito al salvataggio. L'inserimento delle informazioni di ogni sezione avviene in modo autonomo, i contenuti possono essere salvati e riprendere la compilazione o la modifica della domanda anche in un secondo momento. Non sarà possibile effettuare modifiche solo in seguito al completamento di tutta la domanda e alla conferma dei dati inseriti.

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ultima modifica 2018-09-14T11:33:00+01:00
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