Lavoro per Te

Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione

Conservazione dello stato di disoccupazione

Se una persona che ha rilasciato la DID continua a non avere un lavoro, per conservare lo stato di disoccupazione deve inoltre

  • presentarsi al Centro per l’impiego quando viene convocata e partecipare alle attività concordate nel Patto di Servizio personalizzato, giustificando un’eventuale assenza il prima possibile con documentazione scritta, se esiste un reale impedimento (es. malattia, infortunio ecc.).

Non si perde, inoltre, lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze non considerate rapporti di lavoro (tirocini, contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio).

I Centri per l’impiego hanno l’obbligo di verificare che i propri utenti mantengano le condizioni necessarie per conservare lo stato di disoccupazione anche attraverso il sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dalle aziende.

E' possibile acquisire e/o conservare lo stato di disoccupazione nel caso in cui sia un lavoratore subordinato o autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986 (8.500 euro lordi annui per il lavoro subordinato e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo).
Per il calcolo del reddito si prende in considerazione:

  • per il lavoro subordinato: il reddito da lavoro imponibile IRPEF e cioè il reddito lordo al netto delle ritenute previdenziali,
  • per il lavoro autonomo: il reddito valido ai fini del calcolo dell’IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute.

Sospensione dallo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene sospeso durante i primi 6 mesi di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

L’anzianità dello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione  del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

Perdita dello stato di disoccupazione

Un disoccupato perde lo stato di disoccupazione nei casi di seguito elencati.

  • Nei casi previsti dal D.Lgs 150/2015, se non risponde, senza giustificazione (ossia malattia, infortunio, gravidanza e altri casi di impedimento riconosciuti dalla legge), alla convocazione del Centro per l’Impiego per attività di formazione, percorsi di formazione o altre politiche attive concordate nel patto di servizio.
  • Dopo 6 mesi dall’inizio di un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato).  Potrà rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione di questo rapporto di lavoro, salvo la possibilità di richiederne la conservazione, ove possibile.
  • Se intraprende un’attività di lavoro autonomo con superamento dei limiti di reddito. Sarà necessario comunicare al Centro Impiego l’inizio di una qualsiasi attività di lavoro autonomo che comporti il superamento del limite di reddito.

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ultima modifica 2024-01-04T09:33:54+02:00
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