Decreto flussi. Verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale

Le procedure di verifica presso i Centri per l'impiego

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM 27 settembre 2023  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2023) con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori e lavoratrici stranieri/e per il triennio 2023-2025.

Procedura di verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego

Il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, deve verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altri lavoratori e lavoratrici già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore o la lavoratrice che si trova all'estero.

La verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale non è necessaria:

  • per i datori di lavoro che assumono lavoratori e lavoratrici stagionali e lavoratori e lavoratrici formati all'estero
  • per i datori di lavoro che aderiscono o conferiscono mandato ad organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa con il MLPS (Circolare interministeriale n. 4518 del 10/08/2023)

Si informa che con nota ministeriale 659 del 29/2/24 è stato previsto che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. Pertanto, non è necessario richiedere nuovamente al Centro per l’Impiego la verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto).

Le richieste verifica di indisponibilità di lavoratori possono essere presentate esclusivamente tramite un apposito modulo online (Guida alla compilazione del modulo online (pdf1.33 MB)) che consentirà di gestire in maniera più celere ed efficace la procedura. Per accedere al modulo è necessario autenticarsi con credenziali SPID/CIE/CNS, la richiesta può essere presentata direttamente dal datore di lavoro o da un soggetto da questi appositamente delegato.

Guida alla compilazione del modulo online (pdf1.33 MB)

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Attenzione: si ricorda che, come previsto dall’art. 9 del Decreto Flussi, l'assenza di riscontro da parte del CPI decorsi 15 gg lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta equivale ad “attestazione di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale”.

Il datore di lavoro dovrà poi comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego l’esito della selezione e, in caso di esito negativo, precisare se  il lavoratore o la lavoratrice inviato/a dal Centro per l’impiego non si è presentato/a al colloquio di selezione e non ha fornito un motivo giustificato per l’assenza o non è risultato idoneo/a o ha rifiutato la proposta di lavoro.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore è la lavoratrice non è idoneo/a al lavoro offerto;
  • i lavoratori o le lavoratrici inviati dal Centro per l'impiego non si presentano, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Le quote di ingresso

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale o di lavoro autonomo, i cittadini e le cittadine stranieri/e residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

a) 136.000 unità per l'anno 2023;

b) 151.000 unità per l'anno 2024;

c) 165.000 unità per l'anno 2025.        

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici sono:                                              

a) 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;

b) 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;

c) 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e del turistico-alberghiero sono:

a) 82.550 unità per l'anno 2023;
b) 89.050 unità per l'anno 2024;
c) 93.550 unità per l'anno 2025.

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ultima modifica 2024-03-08T16:55:01+02:00
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