Decreto flussi. Verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale

Le procedure di verifica presso i Centri per l'impiego

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Procedura di verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego

Il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, deve verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero. 

La richiesta deve essere presentata sul modello appositamente predisposto (pdf347.11 KB) compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa con allegata copia fronte e retro di un valido documento di identità del firmatario e deve essere trasmessa tramite PEC all’al servizio territoriale dell’Agenzia regionale per il lavoro competente:

Il datore di lavoro dovrà poi comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego l’esito della selezione e, in caso di esito negativo, precisare se  il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione e non ha fornito un motivo giustificato per l’assenza o non è risultato idoneo o ha rifiutato la proposta di lavoro.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore non è idoneo al lavoro offerto;
  • i lavoratori inviati dal Centro per l'impiego non si presentano, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Le quote di ingresso

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale e turistico-alberghiero. 

Il modello da scaricare (pdf347.11 KB)

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ultima modifica 2023-02-13T13:51:49+02:00
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