Verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale

Le procedure di verifica presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm.)

Il datore/la datrice di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con una persona straniera residente all'estero, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, deve verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altri lavoratori e lavoratrici già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore o la lavoratrice che si trova all'estero.

La verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale non è necessaria:

  • per i datori/le datrici di lavoro che assumono lavoratori e lavoratrici stagionali e lavoratori e lavoratrici formati all'estero
  • per i datori/le datrici di lavoro che aderiscono o conferiscono mandato ad organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa con il MLPS (Circolare interministeriale n. 4518 del 10/08/2023)

Si informa che con nota ministeriale 659 del 29/2/24 è stato previsto che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta per mancanza di quote disponibili, il datore/la datrice di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. Pertanto, non è necessario richiedere nuovamente al Centro per l’Impiego la verifica di indisponibilità di lavoratori/trici già presenti sul territorio nazionale (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto).

Le richieste verifica di indisponibilità di lavoratori/trici possono essere presentate esclusivamente tramite un apposito modulo online (Guida alla compilazione del modulo online (pdf3.12 MB)) che consentirà di gestire in maniera più celere ed efficace la procedura. Per accedere al modulo è necessario autenticarsi con credenziali SPID/CIE/CNS, la richiesta può essere presentata direttamente dal datore/dalla datrice di lavoro o da un soggetto da questi/e appositamente delegato.

Importante: si ricorda che la verifica di indisponibilità di lavoratori/trici presenti sul territorio nazionale è necessaria sia per le procedure di assunzione tramite Decreti Flussi (da ultimo DPCM 27 settembre 2023), sia per ottenere il rilascio della Carta Blu UE.

Guida alla compilazione del modulo online (pdf3.12 MB)

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Attenzione: si ricorda che, come previsto dall’art. 9 del Decreto Flussi, l'assenza di riscontro da parte del CPI decorsi 15 gg lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta equivale ad “attestazione di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale”.

Il datore/la datrice di lavoro dovrà poi comunicare tempestivamente al Centro per l’impiego l’esito della selezione e, in caso di esito negativo, precisare se  il lavoratore o la lavoratrice inviato/a dal Centro per l’impiego non si è presentato/a al colloquio di selezione e non ha fornito un motivo giustificato per l’assenza o non è risultato idoneo/a o ha rifiutato la proposta di lavoro.

Alla richiesta di nulla osta relativa ai decreti flussi, pertanto, si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore/la datrice di lavoro accerta che il lavoratore è la lavoratrice non è idoneo/a al lavoro offerto;
  • i lavoratori o le lavoratrici inviati dal Centro per l'impiego non si presentano, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Normativa

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ultima modifica 2024-08-26T15:32:28+02:00
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