Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- sono privi di impiego, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con Partita Iva inattiva);
- svolgono un’occupazione il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che sono fissati in: € 8.500,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato e € 5.500,00 per il lavoro autonomo. Tali soglie sono soggette a rivalutazione annuale e in caso di variazione saranno comunicate con nota del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro su questo sito.
Conservazione dello stato di disoccupazione
Si considera disoccupato pur in caso di attività di lavoro in corso e dunque “in conservazione dello stato di disoccupazione” il lavoratore che ha rilasciato una DID e percepisce un reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) che corrisponde ad un’imposta lorda pari inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art 13 del DPR n. 917/1986.
Per il calcolo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato si assume il concetto di “retribuzione prospettica”, cioè ogni rapporto di lavoro viene valutato ai fini della conservazione, non in virtù dell’effettiva retribuzione percepita nell’effettivo periodo di lavoro svolto o nell’anno fiscale, ma della retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore), che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni. Il calcolo prospettico si articola pertanto su 12 mesi a prescindere dalla durata del rapporto, dal suo inizio e dalla sua fine presunta. Ai fini del calcolo si considera l’informazione presente nella comunicazione di assunzione che obbligatoriamente il datore di lavoro deve trasmettere al Centro per l’impiego al momento dell’inizio del rapporto di lavoro.
Il limite di € 8.500,00 è riferito sia al lavoro subordinato (compreso il lavoro intermittente), sia parasubordinato (in particolare co.co.co. e amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti ed i casi di reddito di lavoro autonomo assimilato a quello dipendente). Si conserva, inoltre, lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze non considerate rapporti di lavoro (tirocini, lavori socialmente utili) e in caso di prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del DL 24 aprile 2017, n. 50).
Il limite di € 5.500,00 è riferito al lavoro autonomo compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA. Nel caso del lavoro autonomo si considera il reddito che il lavoratore presume di maturare dalla sua attività lavorativa nell’anno fiscale, in base al principio di cassa, così come indicato dall’utente in apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulistica messa a disposizione dall’Agenzia regionale per il lavoro, che il lavoratore deve presentare al Centro per l’impiego quando rilascia la DID. La dichiarazione va ripresentata per ogni anno.
In caso di svolgimento contemporaneo di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) la conservazione dello stato di disoccupazione è vincolata sia al mancato superamento in ciascun ambito dei rispettivi limiti di reddito, sia al percepimento di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle varie attività di lavoro pari o inferiore a € 8.500,00.
Sospensione dallo stato di disoccupazione
Nel caso in cui un utente abbia già acquisito lo stato di disoccupazione e attivi esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione prospettica superiore al limite per la conservazione è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.
La sospensione dello stato di disoccupazione perdura per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato fino ad un massimo di 180 giorni di calendario.
Perdita dello stato di disoccupazione
È prevista la perdita dello stato di disoccupazione quando:
- La sospensione dello stato di disoccupazione supera i 180 giorni sul singolo rapporto di lavoro.
- In presenza di lavoro parasubordinato o autonomo, risultano superate le soglie di reddito previste nel paragrafo “Conservazione dello stato di disoccupazione”. In questo caso, la decadenza dello stato di disoccupazione decorre dal 1° giorno in cui si verifica la condizione.
- In presenza di lavoro autonomo, che permetteva di avere la conservazione dello stato di disoccupazione nell’anno precedente, se non risultano pervenute per l’anno in corso le dichiarazioni previste o una riconferma DID per cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
- In caso di applicazione di sanzioni previste dai regimi di condizionalità e in particolare, nei casi previsti dal D.Lgs 150/2015 e dal DL 48/23, se non si risponde, senza giustificazione (ossia malattia, infortunio, gravidanza e altri casi di impedimento riconosciuti dalla legge), alla convocazione del Centro per l’impiego per attività di formazione, percorsi di formazione o altre politiche attive concordate nel patto di servizio.
Per approfondire
Nota sulla conservazione dello stato di disoccupazione - Novembre 2024 (158.95 KB)