Lista di disponibilità dei dipendenti pubblici - Art. 34 bis
L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna compila e gestisce gli elenchi del personale in disponibilità di pubbliche amministrazioni locali ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni).
Le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi prima di attivare le procedure concorsuali, o scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) e le procedure di cui all’art. 34-bis dello stesso decreto, che consistono nella comunicazione alla Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna all’indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it e per conoscenza al “Dipartimento della Funzione Pubblica” dell'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
Qualora sia accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, l’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
Nel caso non si provvedesse ad un tale assegnazione nei termini stabiliti o decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcun riscontro, le amministrazioni potranno procedere all’avvio delle procedure concorsuali.
Normativa di riferimento
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (
17.55 KB)(estratto degli artt. 33-34)