Alluvione Emilia-Romagna. Sospensione di procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia

Le misure in attuazione del Decreto Legge n. 61 del 1/6/2023

Con l’emanazione del Decreto Legge n. 61 del 1/6/2023, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, sono state disposte misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi nei confronti di soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, domicilio, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del D.L.

A riguardo, il comma 1 dell’art. 4 recita: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.”

L’Agenzia regionale per il lavoro, in attuazione del Decreto Legge 61, applica sospensioni su procedure di sua competenza.

Per quanto riguarda i cittadini, le sospensioni sono applicate su:

  • Applicazione di sanzioni agli utenti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in caso di mancata presentazione agli appuntamenti (Naspi – DIS-COLL – RDC)
    La sospensione dei termini sanzionatori implica che, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per gli utenti residenti o domiciliati nei territori indicati nell’Allegato 1 del Decreto, che non si sono presentati agli appuntamenti per cui sono stati convocati nel periodo in esame, il termine per la presentazione della documentazione a dimostrazione dei giustificati motivi, di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4/3/2016 prot. 39/0003374, decorre dal 1° settembre 2023.
    Conseguentemente, nel periodo in esame, non è possibile procedere all’applicazione di sanzioni per queste casistiche fino a verifica dell’effettiva mancata presentazione di documentazione giustificativa che potrà avvenire solo alla data del 4 settembre 2023. Resta inteso che, in coerenza e ad integrazione di quanto già disposto con precedente Nota prot. 24/05/2023.0183596, si ritiene che sia possibile ricondurre a “causa di forza maggiore”, di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 04/03/2016 n. 39/0003374 sopra richiamata, ogni giustificazione dell’assenza alle convocazioni o alle attività di politica attiva del lavoro che faccia riferimento agli eventi di cui al DL citato.
    Gli utenti residenti nei Comuni della Regione Emilia-Romagna in cui era stata dichiarata l’Allerta rossa della Protezione Civile ed emanate ordinanze da parte dei Comuni che hanno invitato la cittadinanza a non spostarsi dalle proprie abitazioni, sono considerati giustificati in caso di mancata presentazione alle convocazioni, anche in assenza di presentazione di documentazione, nelle giornate dal 15 al 19 maggio.
  • Procedure per gli avviamenti numerici mediante chiamate con avviso pubblico (art. 7, co. 1-bis L. 68)
    Come noto, nel caso di specie, possono aderire alle chiamate solo gli utenti iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato della provincia che emana l’Avviso. Conseguentemente, a tutela di tutti i potenziali candidati, si dispone che:
    • per le province in cui almeno un Comune o frazione sia presente nell’Allegato al D.L., sono sospese tutte le procedure di chiamata con avviso pubblico che, pertanto, saranno realizzate a partire dal terzo lunedì del mese di settembre 2023 (18 settembre 2023), ovvero dal giorno fissato nelle vigenti Linee Guida, adottate con determinazione direttoriale n. 167 del 13 febbraio 2023. A tal fine rileva la sede di lavoro del posto da coprire e non la sede legale del datore di lavoro;
    • per quanto riguarda le procedure di chiamata con avviso pubblico avviate dal 22 maggio 2023, per le province coinvolte nel D.L., si dovrà sospendere il procedimento di approvazione delle graduatorie e riaprire i termini per la presentazione delle candidature, per altri 15 giorni lavorativi, a partire dal terzo lunedì del mese di settembre 2023 (18 settembre 2023), in coerenza con quanto stabilito per le ordinarie procedure. Come già indicato per le aste art. 16 L. 56/87, restano acquisite alla procedura le domande già pervenute nei termini originariamente previsti e, per le nuove candidature, le condizioni di partecipazione dovranno essere possedute antecedentemente al primo giorno di pubblicazione dell’avviso, ossia antecedentemente al 22 maggio 2023. Conseguentemente, potrà partecipare anche chi, avendo i requisiti antecedentemente a tale data (22 maggio 2023), li abbia eventualmente persi alla nuova data di raccolta delle candidature. Anche in questo caso, potranno essere presentate nuove candidature esclusivamente da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni di cui all’Allegato 1 del D.L.;
    • non essendo prevista nel DL in oggetto la sospensione degli obblighi di assunzione di cui alla l. 68/1999, le graduatorie riferite ad aziende ricomprese nei territori di cui all’All.1 e derivanti da chiamate effettuate nei mesi precedenti, aventi ordinaria validità di 12 mesi e vigenti alla data di entrata in vigore del DL (2 giugno 2023), sono prorogate di 4 mesi ma possono, nel contempo, essere utilizzate, anche nel periodo dal 1° maggio fino al 31 agosto 2023, per l’avviamento numerico presso i datori di lavoro per i quali erano state attivate le procedure di chiamata.

Per quanto riguarda gli enti pubblici, le sospensioni sono applicate su:

  • Procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e ss.mm. e ii.
    Si rilevano diverse fattispecie:
    a) caso in cui la c.d. “chiamata sui presenti” è stata svolta prima della data di riferimento del DL (quindi prima del 1° maggio 2023) e per le quali, quindi, tutti sono stati posti nelle condizioni di aderire alle Aste. In questi casi, se tra i candidati sono presenti anche utenti in “condizione di tutela” (residenti/domiciliati cioè in Comuni Allegato 1 al D.L.) e il periodo per presentare istanza di revisione della graduatoria approvata sia ricaduto nel periodo di applicazione del DL, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 art. 4 del richiamato D.L., si potrà procedere all’avviamento a selezione presso l’Amministrazione richiedente solo a fronte di dichiarazione da parte di tale Amministrazione della sussistenza di ragioni di urgenza per l’assunzione del profilo professionale richiesto, al fine di assicurare, in tal caso, una celere conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’Amministrazione richiedente non manifesti l‘urgenza all’assunzione, la validità della graduatoria approvata (6 mesi) è prorogata per il periodo di sospensione previsto dal DL 61/23.
    b) caso in cui la c.d. “chiamata sui presenti” si sia svolta o sia in svolgimento nel periodo di applicazione del DL (quindi dopo il 1° maggio 2023). In questi casi, sarà necessario sospendere le procedure di approvazione delle graduatorie o, se già approvate, sospendere l’avviamento a selezione e riaprire i termini per la presentazione delle candidature, per cinque giorni consecutivi, dopo il 1° settembre 2023, con conseguente modifica della graduatoria eventualmente già approvata. Resta inteso che:
    - restano acquisite alla procedura le domande già pervenute nei termini originariamente previsti, senza possibilità di riapertura (per eventuali modifiche ed integrazioni) della domanda già inviata entro la scadenza originaria;
    - potranno essere presentate nuove candidature esclusivamente da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni di cui all’Allegato 1 del D.L.;
    - per le nuove candidature, le condizioni di partecipazione dovranno essere possedute alla data originaria di pubblicazione dell’avviso;
    - per le nuove candidature, i requisiti dei candidati dovranno essere posseduti alla data di scadenza originaria dell’avviso.
    A fronte di motivata istanza da parte dell’Amministrazione richiedente, mediante presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Ente o suo delegato della sussistenza di ragioni di assoluta urgenza per l’assunzione del profilo professionale richiesto, al fine di assicurare una celere conclusione del procedimento, favorendo comunque una più ampia partecipazione, si potranno riaprire i termini per la presentazione delle candidature per cinque giorni consecutivi, anche prima del 1° settembre 2023, alle stesse condizioni e con le limitazioni sopra indicate.
    c) caso in cui, pur rientrando in uno dei casi a) o b) sopra indicati, sia già stato effettuato l’avviamento a selezione alla PA richiedente. In tal caso, si considera concluso il procedimento in capo all’Agenzia e sarà responsabilità dell’Amministrazione richiedente valutare come proseguire. In questi casi, sarà necessario informare tempestivamente tale PA per la valutazione conseguente.
    d) caso di richiesta di avviamento a selezione pervenuta dall’Amministrazione richiedente nel periodo di applicazione del D.L. (quindi dopo il 1° maggio 2023) per le quali non si è ancora provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico o si sia provveduto all’approvazione e pubblicazione dell’avviso ma non è stata ancora effettuata la raccolta delle candidature. In tal caso, si procederà secondo la disciplina ordinaria solo a fronte di motivata istanza da parte dell’Amministrazione richiedente, mediante presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Ente o suo delegato della sussistenza di ragioni di assoluta urgenza per l’assunzione del profilo professionale richiesto, al fine di assicurare, in tal caso, una celere conclusione del procedimento. In mancanza di tale richiesta, informando tempestivamente la Pa richiedente, sono sospesi i termini di conclusione del procedimento fino al 31 agosto 2023, con conseguente emanazione dell’atto di approvazione del relativo avviso o di apertura del periodo di raccolta delle candidature solo a partire dal 1° settembre 2023.

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ultima modifica 2023-06-29T14:11:58+02:00
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