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A causa dell’emergenza Coronavirus i Centri per l’impiego erogano i servizi in via telematica, sono aperti al pubblico solo su appuntamento per i procedimenti per i quali è indispensabile la presenza fisica dell’utente
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Lo stato di disoccupazione
Ai sensi del Decreto 150 del 14/09/2015 (Art. 19), sono considerati disoccupati esclusivamente i lavoratori “privi di impiego" che dichiarino presso un qualsiasi Centro per l'impiego la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Consulta la brochure informativa sulla DID (177.63 KB)
Possono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) coloro che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
- sono privi di lavoro o svolgono una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo inferiore rispettivamente a euro 8174 se subordinato o parasubordinato o 5500 se autonomo compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA (circolare ANPAL n. 1/2019, punto 2.2);
- sono effettivamente alla ricerca di una occupazione.
È possibile rilasciare la DID esclusivamente online: accedi con SPID, CIE o CNS al portale LavoroperTe, vai alla sezione "Servizi Amministrativi" e clicca su DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità): compila il form con i tuoi dati e richiedi la DID. Potrai salvare e stampare il documento.
È possibile rilasciare un’unica e sola DID nell’intero territorio nazionale.
Come ottenere SPID
- consulta le FAQ (
238.84 KB)
- Scheda informativa richiesta SPID (
208.95 KB)
- Scheda informativa accesso SPID (
342.02 KB)
I percettori di indennità di disoccupazione (NASPI) non devono rilasciare la DID perché la domanda di NASPI effettuata all’INPS (con SPID o attraverso un patronato) corrisponde già alla DID.
Le persone con disabilità che intendono rilasciare la DID ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato (L.68/99) si rivolgono, come in precedenza, ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.
Cosa fare dopo aver rilasciato la DID
Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva (per esempio formazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal Centro per l’impiego, in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Dopo il rilascio della DID sarà possibile prenotare un appuntamento con il Centro per l'impiego per la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato.
Si tratta di un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato è obbligatoria.
I Centri per l'impiego verificano che i propri utenti mantengano le condizioni necessarie per conservare lo stato di disoccupazione secondo le nuove indicazioni del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015. Pertanto il Centro per l’impiego, anche in un momento successivo alla conferma, potrebbe chiudere automaticamente il patto di servizio personalizzato e far decadere dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità. In questi casi si invitano gli utenti a recarsi al Centro per l'impiego per verificare i propri dati ed eventualmente sistemare la situazione.
Per saperne di più
Leggi le modalità di conservazione, sospensione, perdita dello status di disoccupazione