Tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero
L'Agenzia regionale per il lavoro rilascia il visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero, come previsto dall’art. 27 c.1 lett. f) e art.39-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione.
I cittadini extra-Ue che si trovano all'estero possono fare ingresso in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.
La richiesta di rilascio del visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero viene inviata all’Agenzia dai soggetti promotori di tirocini inseriti nell’elenco disponibile nella sezione dedicata ai tirocini del portale Formazione lavoro.
Dopo un'istruttoria amministrativa volta a verificare la conformità del progetto e l’idoneità del soggetto ospitante, l'Agenzia regionale per il lavoro appone un visto tramite un provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio politiche del lavoro. Il provvedimento è necessario per ricevere il visto d'ingresso in Italia.
Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine del tirocinante, nei limiti di un contingente triennale determinato con il Decreto ministeriale del 28 giugno 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.
La Determinazione n. 1524 del 23/07/2024 regolamenta le modalità di rilascio del visto ai progetti di tirocinio in favore di stranieri residenti all'estero.
Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale permesso, a conclusione del tirocinio, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto, o altro datore di lavoro, sia disposto ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di lavoro è comunque possibile ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dlgs 286/1998, come modificato dal Decreto Legge 20/2023 - Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
A chi rivolgersi
Agenzia regionale per il lavoro
Per approfondire
Norme e atti
Link utili
- Lavoro per Te: servizi per il lavoro
- Soggetti promotori di tirocini
- Ricerca delle qualifiche professionali della Regione Emilia-Romagna
- Vademecum attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo
- Decreto flussi