L'Agenzia regionale per il lavoro rilascia il visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero, come previsto dall’art. 27 c.1 lett. f) e art.39-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione.
I cittadini extra-Ue che si trovano all'estero possono fare ingresso in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.
La richiesta di rilascio del visto ai progetti formativi per tirocinio di stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero viene inviata all’Agenzia dai soggetti promotori di tirocini inseriti nell’elenco disponibile nella sezione dedicata ai tirocini del portale Formazione lavoro.
Dopo un'istruttoria amministrativa volta a verificare la conformità del progetto e l’idoneità del soggetto ospitante, l'Agenzia regionale per il lavoro appone un visto tramite un atto monocratico provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio integrativo politiche del lavoro. Il provvedimento è necessario per ricevere il visto d'ingresso in Italia.
Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine del tirocinante, nei limiti di un contingente annualmente determinato.
La Determinazione n. 161 del 30/01/2020 regolamenta le modalità di rilascio del visto ai progetti di tirocinio in favore di stranieri residenti all'estero.
Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi a conclusione del tirocinio, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro. La conversione è possibile nei limiti della quota annualmente stabilita con l’apposito decreto flussi (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022).
A chi rivolgersi
Per approfondire
Norme e atti
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