Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
Gli Organi dell’ARL previsti dallo Statuto sono: il Direttore e il Revisore Unico. Le competenze degli organi citati sono nello statuto dell’Agenzia. Inoltre, sono altresì organismi ausiliari l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna (OIV) e il Comitato Unico di Garanzia dell’ARL, istituito con determina del Direttore dell’ARL n. 758 dell’1/6/2019.
Istituita con la legge regionale 13/2015, l’ARL si configura come Ente pubblico regionale dotato di autonomia tecnico-operativa, amministrativo-contabile e finanziaria, patrimoniale e organizzativa (ai sensi dell’art. 1 comma 3bis della legge regionale n. 43/2001), con la precipua funzione di garantire la continuità di gestione delle competenze in materia di servizi per il lavoro e qualificazione del sistema regionale dei servizi per lavoratori e imprese.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’operatività dell’Agenzia, intende garantire l’esercizio delle competenze dei Centri per l'impiego (CPI) e degli Uffici di Collocamento Mirato (CM), nonché il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati attraverso la rete attiva per il lavoro, prevista dal Patto per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, sottoscritto da istituzioni pubbliche e parti sociali il 20 luglio 2015 (di cui alla DGR n. 1646/2015).
L’obiettivo attribuito dalla Regione all’ARL, nel quadro della riforma delle politiche attive del lavoro in corso anche a livello nazionale, ha natura oggettivamente complessa; all’Agenzia regionale per il lavoro (ARL) è attribuito il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.
L’ articolo 54, ai commi 2 e 12, della L.R. 13/2015 stabilisce infatti che spetta all’ARL, tra gli altri, il compito di “governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro”.