Gli Organi dell’ARL previsti dallo Statuto sono: il Direttore e il Revisore Unico. Le competenze degli organi citati sono nello statuto dell’Agenzia , non qualificandosi come organi di indirizzo politico o incarichi- cariche di amministrazione, direzione o governo.

Istituita con la legge regionale 13/2015, l’ARL si configura come Ente pubblico regionale dotato di autonomia tecnico-operativa, amministrativo-contabile e finanziaria, patrimoniale e organizzativa (ai sensi dell’art. 1 comma 3bis della legge regionale n. 43/2001), con la precipua funzione di garantire la continuità di gestione delle competenze in materia di servizi per il lavoro e qualificazione del sistema regionale dei servizi per lavoratori e imprese.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’operatività dell’Agenzia, intende garantire l’esercizio delle competenze dei Centri per l'impiego (CPI) e degli Uffici di Collocamento Mirato (CM), nonché il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati attraverso la rete attiva per il lavoro, prevista dal Patto per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, sottoscritto da istituzioni pubbliche e parti sociali il 20 luglio 2015 (di cui alla DGR n. 1646/2015).

Infine, l’ articolo 54, ai commi 2 e 12, della L.R. 13/2015 stabilisce che spetta all’ARL, tra gli altri, il compito di “governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro”.