Elenco dei debiti comunicati ai creditori

In relazione agli adempimenti previsti dai commi 4 e seguenti dell’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 6 giugno 2013, n. 64, le pubbliche amministrazioni devono comunicare, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. Ove non fossero presenti debiti così definiti, è fatto obbligo trasmettere, nei tempi stabiliti, una comunicazione di assenza di posizioni debitorie.

A seguito degli adempimenti introdotti dal monitoraggio sulle fatture art. 27 DL 66/2014, sono state fornite indicazioni agli utenti secondo le quali con la comunicazione di scadenza fatta sulle fatture scadute e non pagate al 31/12, da rendere entro il 15 di gennaio di ciascun anno, l’ente era sollevato dall’obbligo della comunicazione del dl 35/2013.

Al riguardo, tra l’altro, il DL fiscale dello scorso ottobre ha disposto che partire dal 1° luglio 2020 gli enti in regime Siope+ sono sollevati dall’obbligo mensile delle comunicazioni delle fatture scadute prevedendo che le scadenze, a partire da quella data, dovranno essere inserite obbligatoriamente nell’OPI.

Inoltre, per tali enti è stato cancellato l’obbligo della comunicazione mensile sopracitata (DL 66/2014) fermo restando la comunicazione annuale del DL 35/2013, per la quale la data entro la quale dovrà essere resa è stata modificata al 31/01 di ciascun anno.

A decorrere dal 2020, l’ente dovrà provvedere alla comunicazione tramite la PCC dell’ammontare complessivo dello stock residuo alla fine dell’esercizio precedente entro il 31 gennaio di ogni anno (nell’anno 2019, tale comunicazione riferita ai debiti residui scaduti al 31 12 2018 era da effettuarsi entro il 30 aprile) e che tale obbligo viene meno per le PA che nel corso di tutto l’esercizio finanziario 2019 hanno adottato il Siope+. Tale ultima previsione normativa trova il suo presupposto nella condizione che i dati rilevati dal sistema PCC, in termini di stock di debito residuo 2018 e di pagamenti effettuati nell’anno 2019 tramite Siope+, siano allineati con quelli
desumibili dalle scritture contabili dell’ente.

Pertanto, qualora l’ente riscontri un disallineamento con l’importo dello stock di debito residuo proposto dalla PCC, nelle more di provvedere quanto prima a verificare le cause dello scostamento ed aggiornare i dati, è necessario, al fine di una corretta rappresentazione delle informazioni relative all'ammontare complessivo dello stock del debito alla fine dell'anno 2019 dell'ente,
comunicare al sistema PCC il dato.

Inoltre, a differenza della dichiarazione di assenza di posizioni debitorie che rileva il debito alla data della dichiarazione, la comunicazione dello stock ha come scopo quello di rilevare il debito alla data del 31/12 di ciascun anno.

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

A decorrere dal 2020 viene pertanto richiesta unicamente la comunicazione tramite Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente, dato regolarmente comunicato anche per il 2021.

Le comunicazioni relative agli anni precedenti sono disponibili mediante richiesta di accesso civico generalizzato.

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ultima modifica 2024-03-27T15:56:49+01:00
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