Offerte di lavoro della Pubblica Amministrazione - Art.16 L.56/87

Procedure di selezione finalizzate al reperimento di personale per la pubblica amministrazione

L’articolo 16 della Legge n.56/87 regola le modalità di assunzione presso la pubblica amministrazione per lavori, sia a tempo determinato sia indeterminato, per i quali è previsto il solo requisito di istruzione della scuola dell’obbligo.

Gli enti pubblici inoltrano al Centro per l’impiego competente per territorio dove verrà effettuata l’assunzione la richiesta di personale, indicando il numero dei lavoratori, la qualifica e la durata del rapporto di lavoro, l'eventuale riserva (art. 11 D. Lgs. 8/2014 e art. 678 D.Lgs. 66/ 2010) a favore delle categorie di volontari in ferma breve o prefissata nelle Forze armate congedati senza demerito, ed eventuali diritti di precedenza e requisiti specifici verificati ed accertati dall’ente in sede della prova di idoneità o prima dell’assunzione.

Il Centro per l’impiego predispone e pubblica lo specifico avviso per almeno:

  • 30 giorni prima dell’avvio della raccolta delle domande di partecipazione, per le assunzioni a tempo indeterminato,
  • 8 giorni prima dell’avvio della raccolta delle domande di partecipazione, per le assunzioni a tempo determinato.

Per presentare la propria candidatura le persone interessate dovranno autenticarsi nella piattaforma telematica tramite credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione utilizzabile da computer, tablet e smartphone di livello 2.

Per informazioni rivolgersi ai Centri per l’impiego del territorio di riferimento scrivendo alle caselle di posta dedicate:

In seguito, per ogni richiesta della Pubblica Amministrazione, è predisposta una graduatoria.

Per approfondire

Aste pubbliche art. 16 in Emilia-Romagna

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ultima modifica 2024-05-08T09:39:48+02:00
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