Verifica della presenza di personale in disponibilità nelle liste regionali (art. 34 bis)
L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna compila e gestisce gli elenchi del personale in disponibilità di pubbliche amministrazioni locali ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni).
Le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi prima di attivare le procedure concorsuali, o scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) e le procedure di cui all’art. 34-bis dello stesso decreto, che consistono nella comunicazione alla Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna all’indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it e per conoscenza al “Dipartimento della Funzione Pubblica” dell'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
Qualora sia accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, l’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia-Romagna comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
Nel caso non si provvedesse ad un tale assegnazione nei termini stabiliti o decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcun riscontro, le amministrazioni potranno procedere all’avvio delle procedure concorsuali.
Normativa di riferimento
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (17.55 KB)(estratto degli artt. 33-34)