Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Informazioni sulle disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, dal 18/07/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate (Legge 92/2012).

Le disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale sono state successivamente modificate dal Decreto Legislativo 151/2015.

Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza oppure dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del/della bambino/a o nei primi tre anni di accoglienza del/della minore adottato/a o in affidamento, la convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.  

Presentazione della richiesta

Dal 12 marzo 2016, in seguito alle riforme introdotte dal "Jobs Act", le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, seguendo la procedura indicata nel sito del Ministero del Lavoro.  

Il lavoratore e la lavoratrice potranno scegliere tra due opzioni:

  • inviare il nuovo modulo autonomamente dal sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.  Si potrà così visionare il form con le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore o la lavoratrice dovranno indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore o della datrice di lavoro, in particolare l'indirizzo e-mail o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca;
  • ​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di raccogliere i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore o la lavoratrice avranno la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità.   

Decorso il termine di sette giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.

Queste disposizioni non si applicano

  • al lavoro domestico;
  • nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengono in sede conciliativa (Commissione provinciale di conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione);
  • nei casi di recesso durante il periodo di prova;
  • nelle collaborazioni coordinate e continuative;
  • ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

Per saperne di più

La pagina sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

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ultima modifica 2024-08-08T10:57:31+01:00
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