Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Informazioni sulle disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

La Legge 92/2012 ha introdotto delle norme finalizzate a contrastare il il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco: dal 18/07/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate. 

Il Decreto Legislativo 151/2015 ha modificato le disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. 

Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata:

  • dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza 
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento 

la convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.   

In tutti gli altri casi, a decorrere dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su un apposito modulo, disponibile nel sito del Ministero del Lavoro.  

La nuova procedura è indicata nel Decreto del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015.
S
e l'utente procede in autonomia, senza assistenza di un soggetto abilitato, deve:

  • essere in possesso del codice PIN INPS Dispositivo, che si può richiedere sul sito www.inps.it o recandosi presso una sede INPS. 
  • accedere al sito del Ministero del Lavoro, compilare e inviare l'apposito modello 

La trasmissione del modulo può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione: in questi casi non è richiesto il possesso del PIN INPS.

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità.   

Queste disposizioni non si applicano: 

  • al lavoro domestico 
  • nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengono in sede conciliativa (Commissione Provinciale di Conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione) 
  • nei casi di recesso durante il periodo di prova 
  • nelle collaborazioni coordinate e continuative 
  • ai rapporti di lavoro del pubblico impiego   

Per saperne di più

La pagina sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

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ultima modifica 2022-11-22T10:02:21+02:00
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