Collocamento mirato. Novità sull'invio dei prospetti informativi in Emilia-Romagna

Le novità riguardano alcune modifiche procedurali che facilitano l’adempimento degli obblighi assunzionali previsti per i datori di lavoro

Collocamento mirato. Novità sui prospetti informativi in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1210 del 17/7/2023 e n.2144 del 12/12/2023 le prime indicazioni per l’attuazione delle “Linee guida del collocamento mirato” di cui al D.M. n.43 dell’11/03/2022, rese attuative con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro n. 2213 del 21/12/2023.
Tra le principali novità, si segnalano alcune modifiche procedurali atte a favorire l’adempimento degli obblighi assunzionali previsti per i datori di lavoro attraverso un utilizzo ancora più ampio delle convenzioni (artt.11, 12 e 12 bis L. 68/1999 e art.22 L.R. 17/2005), ritenute strumento prioritario per consentire ai datori di lavoro interessati un’adeguata programmazione delle assunzioni, a partire dalla fase di invio del prospetto informativo.

A tal fine, nella fase di invio del prospetto informativo, al termine ordinario del 31 gennaio di ogni anno, o in corso d’anno, qualora ne ricorrano le condizioni, grazie ad una specifica implementazione del sistema informativo regionale SARE, i datori di lavoro potranno esercitare l’opzione “stipula convenzione”, manifestando in tal modo la volontà di adempiere, anche parzialmente, agli obblighi assunzionali attraverso tale strumento.

Per i datori di lavoro che utilizzano SARE, nello specifico, l’opzione “stipula convenzione “potrà essere espressa all’interno del Quadro 2 della sezione “Autorizzazioni” del prospetto informativo provinciale SARE. Il campo “Stipula convenzione prevista” verrà attivato rispondendo sia SI che NO alla voce “Convenzione richiesta o concessa”. Si precisa che tale campo (“Convenzione richiesta o concessa”) è un campo da compilare obbligatoriamente in tutti i casi in cui il sistema rilevi almeno una scopertura.

In particolare:

  • Valorizzando il campo “SI”, il datore di lavoro manifesta la volontà di adempiere agli obblighi tramite lo strumento della convenzione: entro 90 gg dalla data di presentazione del prospetto informativo, verrà contattato dall’Ufficio per il collocamento mirato per avviare il confronto sui contenuti della stessa che dovrà comunque essere formalizzata, ovvero firmata da tutti i soggetti interessati, entro il termine dei 90 gg indicati. Resta nella facoltà del datore di lavoro procedere in autonomia a contattare l’Ufficio in un termine congruo che tenga conto del limite temporale sopra indicato.

Si specifica che in fase di invio del prospetto informativo annuale, dove la scadenza ordinaria è prevista il 31 gennaio, il termine dei 90 gg decorre, convenzionalmente, sempre dal 1° febbraio.  

Il mancato perfezionamento della convenzione entro i termini sopra indicati autorizza gli Uffici CM a procedere con le procedure di avviamento numerico.

Come già detto, la scelta dell’opzione “Stipula convenzione” potrà essere esercitata anche nel caso il datore di lavoro intenda ottemperare all’obbligo assunzionale, anche parzialmente, attraverso quanto previsto dall’art.22 della LR 17/2005 e ss.mm o attraverso convenzioni ex art. 12 bis l.68/99, fermo restando le condizioni e le percentuali di quota d’obbligo possibili da ricoprire con tali strumenti.

  • Nel caso venga invece valorizzato il campo “NO” il datore di lavoro, fatta salva la possibilità di ottemperare agli obblighi con altri strumenti disponibili quali computo, compensazione territoriale, esonero  nei casi e nelle modalità previste dalla normativa vigente, può ottemperare agli obblighi presentando richiesta di nulla osta nominativo entro 60 giorni dall’invio del prospetto. Decorso tale termine, la presentazione del prospetto varrà quale richiesta numerica, autorizzando quindi gli Uffici per il CM a predisporre le procedure di avviamento numerico.

Per i datori di lavoro che non utilizzano il Sistema informativo SARE, la volontà di adempiere, anche parzialmente, agli obblighi attraverso lo strumento della convenzione, potrà venire esercitata tramite invio di apposita PEC, entro 60 gg dall’invio del prospetto, ovvero a partire dal 1° febbraio, all’UCM. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 90 gg per la formalizzazione delle convenzioni.

In caso di insorgenza dell’obbligo in corso d’anno il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione agli UCM competenti entro 60 giorni dell’insorgenza dell’obbligo.

In tal caso, potrà:

  1. Inviare un nuovo prospetto
  2. Inviare una PEC

Nel caso a), ove utilizzi il sistema informativo SARE, potrà manifestare la volontà di adempiere all’obbligo mediante lo strumento della convenzione utilizzando l’opzione “stipula convenzione” come sopra descritto. Si specifica che in questo caso il termine dei 90 gg per il perfezionamento della convenzione, decorre dalla data di ricezione del nuovo prospetto.

Nel caso a) ma in assenza di utilizzo del sistema informativo SARE e nel caso b), il datore di lavoro potrà manifestare la volontà attraverso PEC all’Ufficio per il CM, purché sempre entro il termine il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo.

Tenendo conto della rilevanza delle novità introdotte, nel primo anno di implementazione della procedura sarà possibile sempre chiedere la stipula di convenzione, anche se non si è esercitata l’opzione nel prospetto inviato tramite SARE, attraverso PEC nel rispetto dei termini sopra indicati.

Per approfondire


Seguici sui social: Facebook - Instagram - LinkedIN - Youtube

Per informazioni e contatti:

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-01-31T12:21:15+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi?

Piè di pagina