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Se un soggetto ha i requisiti per essere autorizzato all’intermediazione come soggetto appartenente alla categoria di quelle previste dall’art. 6 DLGS 276/2003 in “particolare regime di autorizzazione”, non può avere i requisiti per essere autorizzato all’intermediazione dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto i requisiti sono alternativi.
Potrà presentare ugualmente la domanda di accreditamento indicando a quale soggetto ha inoltrato domanda di autorizzazione. La Regione effettuerà i controlli di propria competenza.