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Come definito nella DGR 1959/2016, in riferimento al rapporto con le imprese:
“Tale rapporto deve essere dimostrato da accordi, convenzioni, contratti o altre forme di relazione formalizzate con le imprese aventi per oggetto misure per il lavoro e la formazione rivolte a persone disoccupate od occupate, che siano in essere al momento della richiesta di “accreditamento o che siano stati sottoscritti negli ultimi 3 anni”. Tra le “altre forme di relazione formalizzate” possono essere comprese anche contratti di servizio tra il soggetto che si accredita e l’impresa o fatture emesse.

Le relazioni da indicare per soddisfare il requisito devono essere almeno due.