Con riferimento ai ruoli previsti nella DGR 1959/2016, quali di questi ruoli possono essere ricoperti da una stessa persona?
12 agosto 2026
I ruoli richiesti per l’accreditamento differiscono a seconda che si faccia riferimento all’Area 1 oppure all’Area 2.
Nello specifico, per l’Area 1 di accreditamento il soggetto che si accredita deve garantire l’operatività di: un responsabile del soggetto, un esperto dei processi valutativi, un responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze, un esperto di orientamento, un esperto di start up di impresa e, per ognuna delle sedi operative indicate ai fini dell’accreditamento: un responsabile di sede e almeno un esperto del mercato del lavoro.
Nello specifico, per l’Area 2 di accreditamento sono previsti: un responsabile del soggetto, un esperto dei processi valutativi, un responsabile della formalizzazione e certificazione, un esperto di orientamento e, per ognuna delle sedi operative indicate ai fini dell’accreditamento almeno un responsabile di sede e un esperto del mercato del lavoro.
Con riferimento al soggetto che si accredita, il ruolo di esperto di orientamento e il ruolo di esperto di start up di impresa, fino al 30/06/2018, possono essere ricoperti da un “esperto del mercato del lavoro”. In altre parole, una persona che possiede i requisiti di esperienza e di competenza definiti nella DGR n. 1959/2016 per l’esperto del mercato del lavoro può svolgere, fino al 30 06 2018, il ruolo di esperto di orientamento e/o di esperto di start up di impresa.
Nel momento in cui la persona ricopre uno dei ruoli richiesti per l’accreditamento, il suo rapporto di lavoro deve essere regolato secondo le modalità che la DGR definisce per ciascun ruolo.
Con riferimento alle sedi operative, la persona che svolge il ruolo di esperto del mercato del lavoro di una determinata sede può coprire, allo stesso tempo, il medesimo ruolo per più sedi o il ruolo di responsabile della sede entro cui opera.
Le scelte organizzative devono essere compatibili con l’orario di apertura dei servizi previsto dalla DGR n. 1959/2016 e con le regole definite dal contratto di lavoro in merito agli orari di lavoro dei lavoratori.
Per quanto riguarda RFC ed EPV, il soggetto che si accredita deve segnalare, nelle “Specifiche di accreditamento” chi sono le persone, iscritte nell’Albo regionale dei ruoli SRFC, che intende impegnare per l’erogazione della prestazione: “Formalizzazione e certificazione delle competenze”. Non è richiesta alcun’altra condizione.
