Salta al contenutoUltimo aggiornamento: 12-08-2026 16:10
In riferimento ai requisiti delle sedi e in particolare alla visitabilità dobbiamo conservare, per eventuali verifiche in loco, documentazione specifica, ad esempio la relazione di un tecnico o è sufficiente l’autocertificazione?
Data:
12 agosto 2026
In sede vanno conservati solo i documenti indicati nella DGR 1959/2016. In riferimento alle sedi, quindi, deve essere conservato il “Documento di Valutazione dei Rischi-DVR”. Il rispetto del requisito di visitabilità verrà rilevato nelle visite di controllo promosse dalla Regione.
