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Le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” possono essere indicate solo come “ulteriori” rispetto alle sedi richieste come requisito strutturale-operativo per l’accreditamento.
Le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” devono rientrare nelle disponibilità del soggetto che si accredita che ne dà segnalazione nella modulistica per la richiesta di accreditamento.
Laddove il soggetto che si accredita sia un consorzio, queste sedi devono rientrare nelle disponibilità del consorzio. Nel caso in cui, invece, il soggetto che si accredita sia un “soggetto aggregato” e cioè, ad esempio, un consorzio insieme ad alcuni (o tutti) enti consorziati, le “sedi per l’erogazione delle politiche attive” devono rientrare nelle disponibilità del consorzio e di questi enti consorziati.
Il soggetto che si accredita può indicare “sedi per l’erogazione delle politiche attive” solo nei territori in cui sono collocate le sedi indicate per l’accreditamento. Per esemplificare: se vengono indicate 5 sedi in 5 territori ex provinciali tra i quali non si trova la provincia X, “sedi per l’erogazione delle politiche attive” non possono essere indicate in questa provincia.
Se a richiedere l’accreditamento è un consorzio insieme ad alcuni enti consorziati, devono essere autorizzati all’intermediazione i consorziati che concorrono alla produzione dei requisiti per l’accreditamento.
Relativamente alla partecipazione al bando 1856/2016, requisiti e incompatibilità sono definiti all’interno del bando stesso.
Ogni bando definirà propri requisiti ed eventuali incompatibilità con quanto richiesto per l’accreditamento.