Siamo un ente di formazione accreditato dalla RER per la formazione professionale e autorizzato per l’attività di intermediazione.Abbiamo però attualmente solo n. 2 sedi “provinciali” e quindi singolarmente non possiamo accedere al bando di cui all’oggetto.Un’Agenzia per il Lavoro ci ha chiesto la collaborazione per la realizzazione di alcune fasi previste tra le prestazioni per l’inserimento lavorativo (es. formazione, servizio SFRC), nonché la disponibilità di spazi conformi alla normativa di riferimento, in alcuni territori in cui loro sono presenti.È possibile prevedere forme di collaborazione formalizzate tra noi Ente di Formazione e l’Agenzia per il Lavoro (esempio partenariato) che non siano “associazioni, consorzi o reti”, che però consentano di assolvere i requisiti della domanda di accreditamento inoltrata dall’Agenzia per il Lavoro di cui sopra?
12 agosto 2026
No, le forme di collaborazione previste per la realizzazione di servizi per il lavoro in Regione Emilia-Romagna sono quelle indicate nella delibera DGR 1959/2016.
Si richiama quanto già riportato con riferimento ad una Faq già pubblicata:
Per erogare le Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, così come previste dalla DGR 1959/2016, è necessario essere accreditati garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla stessa delibera e con le modalità stabilite dalla determinazione n. 134 del 1/12/2016.
Per realizzare altre specifiche attività (formazione, certificazione di competenze) non è necessario essere accreditati ai servizi per il lavoro.
Si sottolinea però che la Formalizzazione e certificazione delle competenze, realizzata al di fuori del contesto formativo, costituisce una delle “Prestazione dei servizi per il lavoro” e che il modello di accreditamento regionale prevede che i soggetti che si accreditano realizzino non una specifica prestazione, ma tutte quelle previste per ciascuna area di accreditamento. Ciò significa che non è possibile accreditarsi ai Servizi per il lavoro, nell’Area 1, per la realizzazione di una sola prestazione o di una sola misura-attività all’interno di una prestazione. Nel caso di accreditamento nell’Area 2, non è possibile accreditarsi per la realizzazione di una specifica misura-attività tra quelle comprese nella prestazione.
