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No, le forme di collaborazione previste per la realizzazione di servizi per il lavoro in Regione Emilia-Romagna sono quelle indicate nella delibera DGR 1959/2016.
Si richiama quanto già riportato con riferimento ad una Faq già pubblicata:
Per erogare le Prestazioni per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, così come previste dalla DGR 1959/2016, è necessario essere accreditati garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla stessa delibera e con le modalità stabilite dalla determinazione n. 134 del 1/12/2016.
Per realizzare altre specifiche attività (formazione, certificazione di competenze) non è necessario essere accreditati ai servizi per il lavoro.
Si sottolinea però che la Formalizzazione e certificazione delle competenze, realizzata al di fuori del contesto formativo, costituisce una delle “Prestazione dei servizi per il lavoro” e che il modello di accreditamento regionale prevede che i soggetti che si accreditano realizzino non una specifica prestazione, ma tutte quelle previste per ciascuna area di accreditamento. Ciò significa che non è possibile accreditarsi ai Servizi per il lavoro, nell’Area 1, per la realizzazione di una sola prestazione o di una sola misura-attività all’interno di una prestazione. Nel caso di accreditamento nell’Area 2, non è possibile accreditarsi per la realizzazione di una specifica misura-attività tra quelle comprese nella prestazione.