FAQ sulle modalita' attuative delle politiche del lavoro
- In merito ai servizi in accreditamento di cui alla DGR 1205 offerti dai soggetti accreditati è possibile la scelta per tali servizi da parte di utente disoccupato ai sensi del D. Lgs. 150/15 con i previsti requisiti di anzianità di disoccupazione e che ha in essere un contratto di lavoro intermittente per il quale ha regolarmente dichiarato al CPI in sede di stipula del patto di servizio le giornate di effettiva prestazione lavorativa, al fine del corretto stato occupazionale di "disoccupato" e di "in sospensione di anzianità"?
Può intraprendere e completare il percorso di attivazione delle politiche previste dalla DGR 1205 con il soggetto accreditato scelto mantenendo il contratto di lavoro intermittente?
In linea con quanto sancito dal decreto legislativo 150/2015 e con quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso proprie circolari, al fine della valutazione della condizione occupazionale per l’eventuale attivazione di politiche attive, occorre considerare lo stato di disoccupazione della persona e la sussistenza degli ulteriori requisiti, ove previsti, al momento della registrazione della persona allo specifico programma che si intende attivare e al momento dell’inizio del servizio o delle misure di politica attiva previste. Pertanto, al lavoratore che risulti disoccupato al momento della stipula del Patto di Servizio, e tale deve essere considerato un lavoratore con rapporto di lavoro intermittente per le giornate in cui non presta attività lavorativa, possono essere erogate le misure di politica attiva attivabili nell’ambito del Piano per l’occupazione qualora tale condizione sia mantenuta all’avvio del programma e delle politiche previste. - In qualità di ente attuatore degli interventi finanziati attraverso l’avviso ex DGR 1205, chiediamo se la disponibilità dell’Agenda che mettiamo a disposizione per sede accreditata, e quindi gli slot, debbano essere pari ad almeno le 24 ore di apertura minima richiesta dello sportello, o possiamo fornire una disponibilità minore per i colloqui iniziali, fermo restando che lo sportello nelle rimanenti ore (nell’ipotesi di una apertura minima di 24 ore) eroga i servizi previsti ed abbinati in fase di colloquio, e quindi si intende sempre impegnato nell’erogazione delle misure previste per il lavoro?
Il regime di accreditamento richiede che le sedi operative siano aperte al pubblico per almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni.
E’ possibile considerare le 24 ore come valore medio settimanale?
Nell’allegato 2 della DGR 1959/2017 si stabilisce che “L’orario di apertura al pubblico dovrà essere di almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni”. Le 24 ore non costituiscono un valore medio, ma rappresentano il numero di ore di apertura minimo di ogni settimana.
Ciò costituisce requisito minimo per poter ottenere l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro, con riferimento alle sedi operative.
In considerazione della nuova fase di attuazione delle politiche attive del lavoro e della necessità di far fronte alla domanda di servizi proveniente dai destinatari di queste stesse politiche, la Regione auspica il manifestarsi di una grande attenzione, da parte di tutti gli operatori, nei confronti dell’utenza e quindi la messa a disposizione del numero massimo possibile di slot per gli appuntamenti.
La disposizione sul vincolo delle 24 ore di apertura non si applica con riferimento alle sedi per l’erogazione delle politiche attive eventualmente accreditate.
- L’erogazione dei servizi e delle misure previste (ad esempio: servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative; laboratori di orientamento; certificazione delle competenze; ) deve essere realizzata esclusivamente dagli esperti del mercato del lavoro indicati? O meglio: è possibile utilizzare anche dei consulenti esterni che però non sono formalmente esperti del mercato del lavoro accreditati dall’ente?
L'accreditamento prevede alcuni requisiti minimi in termini di personale dedicato (ruoli, funzioni, competenze, regime contrattuale con l’Ente accreditato).
I relativi nominativi sono stati comunicati in sede di richiesta di accreditamento.
Come ci si deve regolare per l'eventuale personale ulteriore?
Le persone che svolgono il ruolo di “Esperto del mercato del lavoro” presso un soggetto accreditato, e realizzano quindi le attività previste per tale ruolo, devono assicurare il possesso delle competenze e delle conoscenze indicate nella DGR 1959/2016.
La stessa Delibera identifica, quale requisito di accreditamento, la presenza di almeno un “Esperto del mercato del lavoro” per ciascuna sede operativa il cui “rapporto di lavoro … (sia) … regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale”.
Per altri esperti, aggiuntivi rispetto a quello/i indicato/i per la rispondenza al requisito di accreditamento, non si esclude la possibilità di definire rapporti di lavoro anche di tipo non subordinato.
Affinché gli esperti aggiuntivi possano operare per l’erogazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro è necessario che gli stessi siano stati comunicati all’Agenzia per il lavoro mediante l’apposita funzionalità relativa all’accreditamento indicando nel campo relativo al CCNL applicato per la figura che si intende inserire la voce “Altro”.