In qualità di ente attuatore degli interventi finanziati attraverso l’avviso ex DGR 1205, chiediamo se la disponibilità dell’Agenda che mettiamo a disposizione per sede accreditata, e quindi gli slot, debbano essere pari ad almeno le 24 ore di apertura minima richiesta dello sportello, o possiamo fornire una disponibilità minore per i colloqui iniziali, fermo restando che lo sportello nelle rimanenti ore (nell’ipotesi di una apertura minima di 24 ore) eroga i servizi previsti ed abbinati in fase di colloquio, e quindi si intende sempre impegnato nell’erogazione delle misure previste per il lavoro?Il regime di accreditamento richiede che le sedi operative siano aperte al pubblico per almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni.E’ possibile considerare le 24 ore come valore medio settimanale?
13 agosto 2026
Nell’allegato 2 della DGR 1959/2017 si stabilisce che “L’orario di apertura al pubblico dovrà essere di almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni”. Le 24 ore non costituiscono un valore medio, ma rappresentano il numero di ore di apertura minimo di ogni settimana.
Ciò costituisce requisito minimo per poter ottenere l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro, con riferimento alle sedi operative.
In considerazione della nuova fase di attuazione delle politiche attive del lavoro e della necessità di far fronte alla domanda di servizi proveniente dai destinatari di queste stesse politiche, la Regione auspica il manifestarsi di una grande attenzione, da parte di tutti gli operatori, nei confronti dell’utenza e quindi la messa a disposizione del numero massimo possibile di slot per gli appuntamenti.
La disposizione sul vincolo delle 24 ore di apertura non si applica con riferimento alle sedi per l’erogazione delle politiche attive eventualmente accreditate.
