L’erogazione dei servizi e delle misure previste (ad esempio: servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative; laboratori di orientamento; certificazione delle competenze; ) deve essere realizzata esclusivamente dagli esperti del mercato del lavoro indicati? O meglio: è possibile utilizzare anche dei consulenti esterni che però non sono formalmente esperti del mercato del lavoro accreditati dall’ente?L'accreditamento prevede alcuni requisiti minimi in termini di personale dedicato (ruoli, funzioni, competenze, regime contrattuale con l’Ente accreditato).I relativi nominativi sono stati comunicati in sede di richiesta di accreditamento.Come ci si deve regolare per l'eventuale personale ulteriore?
13 agosto 2026
Le persone che svolgono il ruolo di “Esperto del mercato del lavoro” presso un soggetto accreditato, e realizzano quindi le attività previste per tale ruolo, devono assicurare il possesso delle competenze e delle conoscenze indicate nella DGR 1959/2016.
La stessa Delibera identifica, quale requisito di accreditamento, la presenza di almeno un “Esperto del mercato del lavoro” per ciascuna sede operativa il cui “rapporto di lavoro … (sia) … regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale”.
Per altri esperti, aggiuntivi rispetto a quello/i indicato/i per la rispondenza al requisito di accreditamento, non si esclude la possibilità di definire rapporti di lavoro anche di tipo non subordinato.
Affinché gli esperti aggiuntivi possano operare per l’erogazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro è necessario che gli stessi siano stati comunicati all’Agenzia per il lavoro mediante l’apposita funzionalità relativa all’accreditamento indicando nel campo relativo al CCNL applicato per la figura che si intende inserire la voce “Altro”.
