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Le persone che svolgono il ruolo di “Esperto del mercato del lavoro” presso un soggetto accreditato, e realizzano quindi le attività previste per tale ruolo, devono assicurare il possesso delle competenze e delle conoscenze indicate nella DGR 1959/2016.
La stessa Delibera identifica, quale requisito di accreditamento, la presenza di almeno un “Esperto del mercato del lavoro” per ciascuna sede operativa il cui “rapporto di lavoro … (sia) … regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale”.
Per altri esperti, aggiuntivi rispetto a quello/i indicato/i per la rispondenza al requisito di accreditamento, non si esclude la possibilità di definire rapporti di lavoro anche di tipo non subordinato.
Affinché gli esperti aggiuntivi possano operare per l’erogazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro è necessario che gli stessi siano stati comunicati all’Agenzia per il lavoro mediante l’apposita funzionalità relativa all’accreditamento indicando nel campo relativo al CCNL applicato per la figura che si intende inserire la voce “Altro”.