Assegno unico e universale per famiglie con figli
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A chi è rivolto il servizio
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Di cosa si tratta
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:
- fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
- senza limiti di età per i figli disabili.
Come fare domanda
Direttamente sul sito di INPS oppure rivolgendosi ad un patronato. Si segnala che è presente anche un podcast sul sito di INPS e uno strumento di simulazione del calcolo.
NB: Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Quanto spetta
L’importo spettante varia in base:
- alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
- all’età e al numero dei figli;
- alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro.
Prevede una quota variabile progressiva che va da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
- nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
- madri di età inferiore a 21 anni;
- nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- figli affetti da disabilità;
- figli di età inferiore a un anno;
- figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.
Normativa e circolari di riferimento
Circolare INPS n. 33 del 04/02/2025 che riporta i nuovi coefficienti per il 2025.
NB: Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Messaggio INPS n. 1796 del 6/06/2025 che prevede in caso di decesso del genitore dichiarato nella domanda il subentro del genitore superstite non dichiarato. Il subentro può essere effettuato entro un anno dal decesso.
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