A chi è rivolto il servizio

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.          

Di cosa si tratta

9 mesi di congedo indennizzabile a carico dell’Inps nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni dell'età della bambina o del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30%; da 10 a 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale al genitore solo, di cui 9 mesi (in luogo dei 6 mesi precedentemente previsti) indennizzabili al 30% della retribuzione. Il D.Lgs. n. 105/2022 introduce una ulteriore novità (prevista dalla modifica apportata al comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) confermando che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Come fare domanda      

In caso di dipendente pubblico attraverso la propria amministrazione, in caso di dipendente privato in maniera autonoma sul sito di INPS

Quanto spetta

Una quota parte del proprio stipendio variabile dall’80% al 30% a seconda di alcuni parametri. Si ricorda che attraverso contrattazione decentrata queste quote possono essere aumentate purché siano di maggior vantaggio per i dipendenti. (nota Qui ci si riferisce al criterio d’inderogabilità in peggio della norma di legge, ove attributiva di diritti al lavoratore subordinato, da parte del contratto collettivo.)

Le principali novità inserite in legge di Bilancio 25 e nella circolare INPS di maggio 25 includono:

  • Primo mese: retribuito all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).
  • Secondo mese: elevato all’80% (precedentemente al 60%).
  • Terzo mese: innalzato al’80% (prima al 30%).

In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea. Questa cosa entro i 6 anni di vita del/della minore.

Normativa e circolari di riferimento

Dlgs 151/2001 artt.32, 33, 34 e 36 così come modificato dal Dlgs 105/2022 che ne eleva la durata e modifica l’età massima di riferimento dei figli.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della legge, l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch’essa portata all’80%, migliorando dunque il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino.

Circolare Inps numero 95 del 26/05/2025