Congedo di paternità obbligatorio
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A chi è rivolto il servizio
Ai padri lavoratori, anche adottivi o affidatari, ma non riconosciuto al “secondo genitore equivalente.
Di cosa si tratta
I padri lavoratori hanno diritto ad un congedo pari a 10 giorni lavorativi fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio/a. I giorni non sono frazionabili a ore, ma sono fruibili anche in via non continuativa. È fruibile contestualmente al congedo di maternità e trattasi di diritto proprio del padre. In caso di parto plurimo è portato a 20 gg. Lavorativi.
Essendo obbligatorio nel caso in cui l’azienda attui comportamenti volti ad ostacolare questo diritto è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 516 e i 2.582 euro e ove tale condotta dovesse essere attuata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, ciò comporterà il mancato rilascio della certificazione stessa.
Vige la tutela legale ossia il divieto di licenziamento di cui articolo 54 del Dlgs 151/2001.
Come fare domanda
La richiesta di fruizione del congedo obbligatorio deve essere presentata dal lavoratore, con un anticipo di non meno di 5 giorni – se richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto:
- al datore di lavoro in forma scritta, quando le indennità sono anticipate dal datore stesso. Il datore di lavoro provvederà poi a comunicare all’Inps attraverso il flusso Uniemens il numero di giornate di congedo usufruite dal lavoratore padre (msg. Inps n. 6499/2013).
Ove possibile il lavoratore, al posto della comunicazione scritta, può utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
- all’Inps telematicamente, quando le indennità di maternità sono erogate direttamente dall’Istituto (v. msg. Inps n. 18529/2010 e n. 28997/2010), attraverso i seguenti canali:
– Servizi on-line Inps con il PIN/SPID;
– Contact center (n. 803164 o 06164164);
– Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I dipendenti pubblici presentano la domanda alla propria amministrazione.
Normativa e circolari di riferimento
Introdotto in via sperimentale nel 2012 con la legge 92 (art. 4, comma 24, lettera a)), reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022 e modificato e reso obbligatorio con il Dlgs 105/2022