A chi è rivolto il servizio

Ai padri lavoratori, anche adottivi o affidatari e alla “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale di donne, titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

L’INPS con il messaggio n. 1214 del 7/04/26 comunica che le domande telematiche di congedo parentale e di congedo di paternità obbligatorio, a pagamento diretto, presentate da genitori lavoratori residenti all’estero, sono assegnate alle sedi polo territoriali competenti in base allo Stato estero di residenza; per informazioni dettagliate, è possibile consultare la tabella allegata al messaggio.

In attesa dell’aggiornamento della procedura, i genitori residenti all’estero possono comunque fruire dei congedi presentando la domanda in formato cartaceo, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede polo competente.

Con un successivo messaggio saranno comunicati:

l’avvenuto aggiornamento procedurale;

le eventuali azioni che i genitori dovranno compiere.

Di cosa si tratta

I padri lavoratori o le madri intenzionali hanno diritto ad un congedo pari a 10 giorni lavorativi fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio/a. I giorni non sono frazionabili a ore, ma sono fruibili anche in via non continuativa. È fruibile contestualmente al congedo di maternità e trattasi di diritto proprio del padre. In caso di parto plurimo è portato a 20 gg. lavorativi.

Essendo obbligatorio nel caso in cui l’azienda attui comportamenti volti ad ostacolare questo diritto è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 516 e i 2.582 euro e ove tale condotta dovesse essere attuata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, ciò comporterà il mancato rilascio della certificazione stessa.

Vige la tutela legale ossia il divieto di licenziamento di cui articolo 54 del Dlgs 151/2001.

Come fare domanda

La richiesta di fruizione del congedo obbligatorio deve essere presentata dal lavoratore, con un anticipo di non meno di 5 giorni – se richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto:

  • al datore di lavoro in forma scritta, quando le indennità sono anticipate dal datore stesso. Il datore di lavoro provvederà poi a comunicare all’Inps attraverso il flusso Uniemens il numero di giornate di congedo usufruite dal lavoratore padre (msg. Inps n. 6499/2013).

Ove possibile il lavoratore, al posto della comunicazione scritta, può utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

  • all’Inps telematicamente, quando le indennità di maternità sono erogate direttamente dall’Istituto (v. msg. Inps n. 18529/2010 e n. 28997/2010), attraverso i seguenti canali:

– Servizi on-line Inps con il PIN/SPID;

– Contact center (n. 803164 o 06164164);

– Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I dipendenti pubblici presentano la domanda alla propria amministrazione.

Normativa e circolari di riferimento

Introdotto in via sperimentale nel 2012 con la legge 92 (art. 4, comma 24, lettera a)), reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022 e modificato e reso obbligatorio con il Dlgs 105/2022.

Messaggio 2409 del 31/07/2025 modalità semplificata di consultazione delle pratiche.

Messaggio n. 1214 del 7/04/26