A chi è rivolto il servizio

Il Bonus spetta alle:

  • madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

L'importo è elevato a 60 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE.

Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Di cosa si tratta

Di un contributo mensile nelle more dell'attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027)

Come fare domanda

In attesa di circolare applicativa INPS

Messaggio n. 147 del 15/01/2026 in cui si comunica che il servizio di presentazione delle domande sono state aggiornate per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, la domanda integrativa deve essere presentata entro il 31/01/2026.

Con il messaggio n.1187 del 02/04/2026 INPS comunica il rilascio della funzionalità “chiedi riesame” che consente di chiedere il riesame per le domande nello stato di: “Respinta”, in tale caso è possibile richiedere il riesame dell’intera domanda;

“Accolta”, “Erogazione in corso” o “Conclusa”, in tali casi è possibile richiedere il riesame esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda). Nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti” della domanda del Nuovo bonus mamme, è disponibile l’esito della richiesta del bonus per ciascun mese con le relative motivazioni.

L’Istituto precisa che è possibile presentare una sola richiesta di riesame per i mesi per i quali non è stato riconosciuto il bonus.

La funzionalità “Chiedi riesame” consente di correggere i dati in caso di errore, aggiungere nuovi rapporti di lavoro, nonché modificare, visualizzare o cancellare quelli inseriti in precedenza esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta. Per completare l’istanza di riesame è necessario inserire le motivazioni della richiesta e allegare l’eventuale documentazione a supporto. Nella motivazione è possibile, inoltre, segnalare eventuali errori relativi ai dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

Quanto spetta

Un bonus di 60 euro al mese per 12 mesi.

Normativa e circolari di riferimento

Legge 207/2024 art.1 commi 219 e 220. Le risorse stanziate sono pari a 300 milioni di euro.

DL numero 95 del 30/06/2025 convertito con la Legge 8 agosto 2025, n. 118

Circolare numero 139 del 28/10/2025 INPS

Messaggio 3289 del 31/10/2025 INPS

Legge di bilancio 2026 n. 199/2025

Messaggio n. 147 del 15/01/2026

Messaggio INPS n 1187 del 2/04/2026