A chi è rivolto il servizio

Anziani con età anagrafica superiore o uguale a 80 anni e con ISEE minore uguale di 6.000 euro e certificazione di livello di bisogno assistenziale gravissimo che è determinato da una commissione medico legale INPS sulla base di un doppio criterio:

• Criterio sanitario relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità “di livello gravissimo”

• Criterio sociale riguardo alla criticità e problematiche della condizione familiare e socioassistenziale del soggetto.

La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

REQUISITI

Possono presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

1. età anagrafica pari o superiore a 80 anni;

2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al Decreto Ministeriale n. 155 del 16 ottobre 2024 approvate con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2024;

3. un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6mila euro;

4. la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Di cosa si tratta

È una prestazione universale che assorbe l’indennità di accompagnamento e le prestazioni erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS)

Come fare domanda      

Dal sito di INPS o tramite patronato

La prestazione economica, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è erogata per il periodo di sperimentazione indicato dalla legge (art. 34 D.lgs 29/2024): 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Quanto spetta

È composta da due quote:

a) quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento;

b) quota integrativa, definita assegno di assistenza di importo pari a 850 euro mensili. La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali o per acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. I servizi acquistati non devono essere di natura sanitaria e infermieristica e sono elencabili nell’area socioassistenziale e area sociale. Il mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa comporta la decadenza dal beneficio

Normativa e circolari di riferimento

Messaggio 1401 del 05/05/2025 INPS

Messaggio 949 del 18/03/2025 INPS in attuazione della delega di cui agli artt. 3,4 e 5 n. 33 del 2023.

Messaggio 4490 del 30/12/2024 INPS

Messaggio 1401 del 05/05/2025 INPS

Messaggio 1842 del 11/06/2025 INPS dove si comunica che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro

Messaggio 3514 del 21 novembre 2025 INPS che precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario.

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