Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero
Che cos'è?
Il riconoscimento è la procedura attraverso cui le autorità italiane competenti valutano un titolo di studio o una qualifica professionale conseguiti all’estero, per stabilire se e a quali condizioni possono essere riconosciuti in Italia.
A cosa serve?
La procedura da seguire e il tipo di riconoscimento possono variare in base allo scopo per cui il titolo deve essere utilizzato.
Il riconoscimento può essere necessario, ad esempio, per:
- proseguire gli studi;
- iscriversi a un’università italiana;
- partecipare a un concorso pubblico;
- esercitare una professione regolamentata;
- lavorare, quando previsto dalla normativa o richiesto dal datore di lavoro.
A chi chiedere informazioni?
L’ente a cui rivolgersi dipende dalla finalità per cui si intende utilizzare il titolo. Per informazioni è possibile consultare:
- CIMEA, per informazioni sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio: https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli
- Ministero dell’Università e della Ricerca e università, per le procedure relative ai titoli di studio: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli
- Ministero competente, nel caso di qualifiche professionali necessarie per esercitare una professione regolamentata. Per informazioni: Dipartimento per gli Affari Europei - Riconoscimento qualifiche professionali.
- L’amministrazione che ha indetto il concorso, per conoscere le procedure e i requisiti relativi al riconoscimento di un titolo ai fini della partecipazione a un concorso pubblico.
Quali possono essere gli esiti della domanda di riconoscimento?
- TITOLO RICONOSCIUTO: il titolo conseguito all’estero viene riconosciuto in Italia secondo la procedura prevista.
- TITOLO EQUIVALENTE: il titolo viene considerato equivalente a un titolo italiano, ma esclusivamente per lo scopo per cui è stato richiesto il riconoscimento, ad esempio per la partecipazione a un concorso pubblico.
- TITOLO PARZIALMENTE RICONOSCIUTO: possono essere richiesti corsi, esami o altri adempimenti aggiuntivi per completare la formazione necessaria al riconoscimento.
Esiste solo il riconoscimento del titolo di studio?
A seconda della finalità e della procedura prevista, possono essere richiesti anche altri documenti o adempimenti relativi al titolo conseguito all’estero.
TRADUZIONE UFFICIALE
È la traduzione in italiano del diploma o degli altri documenti relativi al titolo di studio.
La traduzione deve essere effettuata da un traduttore autorizzato (agenzie di traduttori giurati).
DICHIARAZIONE DI VALORE
È un documento rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo di studio.
La Dichiarazione di Valore fornisce informazioni sul titolo e sul percorso di studi, tra cui:
- il titolo conseguito;
- il valore del titolo nel Paese di origine;
- gli studi o le professioni a cui il titolo dà accesso nel Paese di origine.
Attenzione: la Dichiarazione di Valore non corrisponde al riconoscimento del titolo, ma descrive il percorso di studi.
La Dichiarazione di Valore non è sempre obbligatoria. Molte università accettano anche l'Attestato di Comparabilità CIMEA.
Per saperne di più
Riconoscimento dei titoli esteri - Ministero dell'istruzione e del merito
