Convenzioni art. 11 L.68/99

Le Convenzione di cui all’art. 11 della L. 68/99 rappresentano uno degli strumenti fondamentali per personalizzare gli interventi e consentire un’effettiva attuazione dell’obbligo, programmata nel tempo.

La legge, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, istituzionalizza la facoltà di dare corso a convenzioni tra gli Uffici competenti ed il datore di lavoro per realizzare l’inserimento mirato; le convenzioni permettono di pianificare gli inserimenti dei lavoratori disabili, rinunciare alla facoltà di assunzione nominativa, effettuare tirocini finalizzati all’assunzione, con assolvimento all’obbligo per la relativa durata, svolgere periodi di prova più ampi.

La stipula delle Convenzioni art. 11 L. 68/99

La stipula della convenzione, finalizzata alla progressiva copertura della quota dell’obbligo, può riguardare sia l’intera quota di riserva che parte di essa: in ogni caso il datore di lavoro stipulante deve aver adottato le misure previste dalla normativa per l’adempimento completo degli obblighi.

Potranno essere stipulate convenzioni anche con datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99.

Le convenzioni art. 11 L. 68/99 potranno essere stipulate esclusivamente entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

Come disciplinato nelle vigenti Linee Guida della Regione Emilia-Romagna, la durata della convenzione è di norma compresa in un periodo che va da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi , in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con particolare attenzione al numero degli inserimenti complessivi programmati (di norma 4 assunzioni fino ad un massimo di 12 mesi; 10 assunzioni fino ad un massimo di 24 mesi; oltre le 10 assunzioni fino ad un massimo di 36 mesi ed oltre), ai profili organizzativi presentati dai datori di lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione.

Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunità o difficoltà da precisare all’interno del programma di inserimento.

Gli Uffici per il Collocamento mirato, nel periodo di validità della convenzione collaborano con i datori di lavoro per la realizzazione ottimale del programma di inserimento concordato nell’ambito della convenzione.

La collaborazione potrà concretizzarsi in azioni di:

  • preselezione dei lavoratori da avviare, da attivarsi su richiesta dell’azienda;
  • attivazione di interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile da concordare secondo esigenze e tempistica dell’azienda e del lavoratore individuato;
  • attivazione di tirocini formativi da espletarsi secondo le disposizioni regionali.

 L’eventuale utilizzo dell’istituto della compensazione territoriale potrà comportare la rimodulazione e ridefinizione del numero delle assunzioni previste nella convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare i contenuti della stessa.

Eventuali rinnovi o proroghe della convenzione saranno subordinati al rispetto degli impegni precedentemente assunti nel programma sottoscritto.

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ultima modifica 2024-01-10T13:33:09+02:00
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