I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti possono adempiere all'obbligo di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999 anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo che prevedano l’assunzione di persone con disabilità, che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, da parte di soggetti ai quali l’impresa si impegna ad affidare commesse di lavoro.

I soggetti ospitanti possono essere:

  • cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm e loro consorzi;
  • imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità.

 In questo caso le persone con disabilità, che vengono assunte dai soggetti sopra-elencati, possono essere computati dall’impresa conferente ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999 nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità più vicina.

L’art. 12 bis della Legge n. 68/1999 regolamenta questa particolare forma d’inserimento prevedendo la stipula di convenzioni tipo, finalizzate ai programmi di inserimento di persone con particolari caratteristiche e difficoltà che riscontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro.
Gli inserimenti devono avvenire nel rispetto degli elementi costitutivi approvati dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2033 del 27/12/2021 (in continuità con le precedenti) e nella quale vengono dettagliate le condizioni per la stipula delle Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro e che si pone l’obiettivo di ampliare gli strumenti di inserimento lavorativo guidato e protetto per le persone con disabilità con particolari fragilità e multiproblematicità.

Le convenzioni trilaterali per l’avvio dei programmi di inserimento lavorativo vengono sottoscritte dai dirigenti territoriali competenti secondo lo schema approvato dall’Agenzia regionale per il lavoro.

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