Convenzioni di inserimento lavorativo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti possono adempiere all'obbligo di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999 anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo che prevedano l’assunzione di persone con disabilità, che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, da parte di soggetti ai quali l’impresa si impegna ad affidare commesse di lavoro.
I soggetti ospitanti possono essere:
- cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm e loro consorzi;
- imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità.
In questo caso le persone con disabilità, che vengono assunte dai soggetti sopra-elencati, possono essere computati dall’impresa conferente ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999 nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità più vicina.
L’art. 12 bis della Legge n. 68/1999 regolamenta questa particolare forma d’inserimento prevedendo la stipula di convenzioni tipo, finalizzate ai programmi di inserimento di persone con particolari caratteristiche e difficoltà che riscontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro.
Gli inserimenti devono avvenire nel rispetto degli elementi costitutivi approvati dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2033 del 27/12/2021 (in continuità con le precedenti) e nella quale vengono dettagliate le condizioni per la stipula delle Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro e che si pone l’obiettivo di ampliare gli strumenti di inserimento lavorativo guidato e protetto per le persone con disabilità con particolari fragilità e multiproblematicità.
Le convenzioni trilaterali per l’avvio dei programmi di inserimento lavorativo vengono sottoscritte dai dirigenti territoriali competenti secondo lo schema approvato dall’Agenzia regionale per il lavoro.
Per approfondire
- Delibera di GR n. 2233 del 27/12/2021 - Programmi di inserimento lavorativo art. 12 bis legge 68/1999 - approvazione elementi costitutivi per l'attuazione e per la stipula delle convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone iscritte al collocamento mirato
- Determinazione n. 1564 del 30/12/2021 - Approvazione dello schema di convenzione trilaterale per l'inserimento lavorativo di persone iscritte al collocamento mirato ai sensi dell'art. 12 bis della legge 68/1999 in attuazione della DGR n. 2233 del 27/12/2021
- Allegato 1 - Schema di convenzione trilaterale di inserimento lavorativo (.pdf) (536.19 KB)
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (.pdf) (438.5 KB)
- Allegato 3 - Progetto individuale di inserimento lavorativo (.pdf) (431.77 KB)
- Allegato 4 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. Allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12 bis L.68/99 (.pdf) (989.41 KB)
- Allegato 5 - Informativa privacy Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (.pdf) (990.69 KB)