Sospensione temporanea obblighi

Autorizzazione temporanea alla sospensione dagli obblighi di cui alla L.68/99

La sospensione dagli obblighi occupazionali è possibile nei casi, disciplinati dall'art. 3, co. 5 della L. 68/99 e all’ art. 4 del D.P.R. n. 333/00, per i quali, è prevista una sospensione ex lege dell'obbligo di assunzione delle persone con disabilità e delle altre categorie protette. 

Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione all'Ufficio per il Collocamento mirato competente del territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione. 

In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti utili per accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro può presentare domanda per la concessione di una autorizzazione temporanea alla sospensione degli obblighi. 

Il provvedimento di autorizzazione, a firma del dirigente competente, è rilasciato al datore di lavoro richiedente, entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta. 

Si ricorda che il datore di lavoro interessato da sospensione è comunque tenuto alla presentazione del prospetto annuale, nel quale va inserita l'informazione del ricorso alla procedura di gestione della crisi aziendale. 

Per approfondire

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I Modelli di Domanda per la concessione di una autorizzazione temporanea alla sospensione degli obblighi personalizzati per territori

e

Il Facsimile Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo  

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ultima modifica 2022-11-21T14:07:53+02:00
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