Modalità di assunzione e di assolvimento dell'obbligo
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla L.68/99, i datori di lavoro privati assumono con richiesta nominativa di avviamento, anche mediante la stipula di convenzioni di cui all'art.11.
Affinché l’assunzione sia valida ai fini della copertura dell’obbligo, è necessario, prima di procedere con l'assunzione, richiedere il nulla osta. La richiesta del nulla osta va effettuata almeno 6 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assunzione, in via telematica e utilizzando apposito modello in base alla casistica (assunzione, somministrazione/lavoro stagionale-agricolo, inserimento tramite convenzione ex art.22 L.R.17/05), presso l'Ufficio per il Collocamento Mirato competente in relazione alla sede di impiego.
La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione di persone con disabilità iscritte al collocamento mirato.
Nel caso di mancata assunzione nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione di persone con disabilità, i lavoratori possono essere avviati numericamente dal Servizio, anche previa chiamata con avviso pubblico, ora disciplinata con Determina del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 2213 del 20 12 2023 - Linee Guida Per La Gestione Uniforme Delle Procedure Del Collocamento Mirato Delle Persone Con Disabilità E Delle Altre Categorie Protette Ai Sensi Della Legge N. 68/99 - 2° Aggiornamento Anno 2023
I datori di lavoro pubblici adempiono l’obbligo:
- mediante avviamenti numerici (D. Lgs. 165/01, art. 35, co. 2): tramite graduatoria presso l'Ufficio territorialmente competente, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere;
- mediante concorso pubblico: in tal caso, i lavoratori e le persone con disabilità hanno diritto alla riserva dei posti disponibili, nei limiti della quota d'obbligo, fino al 50 % dei posti messi a bando;
- mediante richiesta nominativa con stipula di apposite convenzioni di inserimento lavorativo con l'Ufficio per il collocamento mirato competente, come previsto dall'art. 11 della L.68/99; le convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti;
- mediante assunzione per chiamata nominativa (per le categorie protette, secondo le previsioni della L.407/98 art.1 c.2).
Il datore di lavoro può adempiere all’obbligo di assunzione anche attraverso le modalità di seguito indicate:
- Convenzioni tra datore di lavoro e Agenzia Regionale per il Lavoro – art 11 L.68/99
- Convenzioni tra datore di lavoro e Agenzia Regionale per il Lavoro – art. 12 e 12-bis L. 68/1999
- Convenzioni tra datore di lavoro, Agenzia Regionale per il Lavoro e cooperativa sociale nell’ambito di una convenzione quadro provinciale – art. 22 L.R. 17/05
- Autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi
- Autocertificazione dell'esonero parziale
- Compensazione territoriale
- Sospensione temporanea degli obblighi
- Riconoscimento in quota d’obbligo di lavoratori già in forza