I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’art. 15 della Legge n. 68/1999, che ne individua le seguenti tipologie:

  • l’omessa o la ritardata presentazione del prospetto informativo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio ( Decreto del Ministero del lavoro n. 194 del 30 settembre 2021) . La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni anno);
  • mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo): sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

Inoltre in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa del 24 per cento su base annua.

L’art. 15, comma 3, della L. 68/99 prevede poi per i responsabili delle amministrazioni pubbliche inadempienti l’applicazione di sanzioni a carattere penale, amministrativo e disciplinari in linea con le norme del pubblico impiego.
Gli introiti delle sanzioni vanno versati al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Le misura delle sanzioni viene adeguata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro.
L’attività ispettiva, così come l’irrogazione delle sanzioni, è esercitata dalla Direzione Territoriale del lavoro, anche su segnalazioni del servizio competente preposto al collocamento mirato che deve pertanto trasmettere alla DTL territorialmente competente gli atti di accertamento delle violazioni.