A chi è rivolto il servizio

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Di cosa si tratta

9 mesi di congedo indennizzabile a carico dell’Inps nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 14 anni dell'età della bambina o del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30%; da 10 a 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale al genitore solo, di cui 9 mesi (in luogo dei 6 mesi precedentemente previsti) indennizzabili al 30% della retribuzione. Il D.Lgs. n. 105/2022 introduce una ulteriore novità (prevista dalla modifica apportata al comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) confermando che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva

Come fare domanda      

In caso di dipendente pubblico attraverso la propria amministrazione, in caso di dipendente privato in maniera autonoma sul sito di INPS

Quanto spetta

Una quota parte del proprio stipendio variabile dall’80% al 30% a seconda di alcuni parametri. Si ricorda che attraverso contrattazione decentrata queste quote possono essere aumentate purché siano di maggior vantaggio per i dipendenti.[1]

  • Primi 3 mesi: retribuito all’80%

[1] Qui ci si riferisce al criterio d’inderogabilità in peggio della norma di legge, ove attributiva di diritti al lavoratore subordinato, da parte del contratto collettivo.

Normativa e circolari di riferimento

Dlgs 151/2001 artt.32, 33, 34 e 36 così come modificato dal Dlgs 105/2022 che ne eleva la durata e modifica l’età massima di riferimento dei figli e dalla legge 199/2025.

Circolare Inps numero 95 del 26/05/2025

L’INPS, con il messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, comunica che il servizio online “Domande di maternità e paternità” è stato aggiornato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, che consente a cittadini e Contact Center multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.

Messaggio 2409 del 31/07/2025 modalità semplificata di consultazione delle pratiche.

In attesa di eventuali circolari applicative inerenti all’innalzamento a 14 anni previsto dalla Legge di Bilancio 2026 L. 199/2025

Nota bene: la legge di bilancio 2026 estende anche il congedo per malattia di figli di età superiore a 3 anni da 5 a 10 giorni all’anno fino al 14esimo anno di età. Si ricorda che fino a 3 anni si ha diritto ad essere pagati al 100% e i giorni di assenza sono potenzialmente illimitati, ora dai 3 ai 14 anni si ha diritto a 10 giorni non retribuiti ma con versamento contributivo.

Circolare INPS n. 1 del 15/01/2026

Messaggio n. 251 del 26/01/26 INPS che fornisce chiarimenti cieca l’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. In data 8/01/26 è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale. Si precisa che l’innalzamento a 14 anni di età della/del minore riguarda solo i/le dipendenti.

L’INPS, con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, fornisce i chiarimenti circa l’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. La novità riguarda esclusivamente i lavoratori/trici dipendenti.