Chi beneficia di sostegni al reddito quali NASPIDIS-COLL, Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) o chi percepisce l’Assegno di Inclusione (ADI) ed è attivabile al lavoro, è tenuto alla stipula di un Patto di servizio personalizzato con il Centro per l'impiego e a svolgere le attività previste dal Patto stesso presso il Centro per l'impiego o altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale.

La mancata presentazione a uno o più appuntamenti, senza un’idonea giustificazione, da presentare entro 24 ore dall’assenza, attiverà una procedura di segnalazione all'INPS che comporta l'applicazione di sanzioni, previste dalla normativa, che possono arrivare fino alla perdita del beneficio economico.

Le sanzioni per chi percepisce NASPI o DIS-COLL sono previste dall'art. 21 del d.lgs. 150/2015, mentre quelle per chi beneficia di SFL o Assegno di Inclusione dall’art. 8 del D.L. 48/2023.


Condizionalità per chi percepisce NASPI o DIS-COLL

In caso di mancata presentazione alle convocazioni per la stipula/l’aggiornamento del Patto di servizio o per le attività di politiche attive del lavoro (quali esempio: orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, consulenza all’avvio di un’attività imprenditoriale) previste nel Patto stesso e in assenza di giustificato motivo da documentare entro le 24 ore dall’assenza, si applicano le seguenti sanzioni:

  • riduzione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  • riduzione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione consecutiva;
  • perdita della NASPI o DIS-COLL, decadenza dallo stato di disoccupazione e divieto di iscrizione al Centro per l’impiego per due mesi, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Sanzioni specifiche vengono applicate per l’assenza ai corsi di formazione previsti nel Patto di servizio:

  • dopo due assenze ingiustificate per ogni mese di attività formativa, riduzione di una mensilità;
  • in caso di ulteriori due assenze ingiustificate in un successivo mese di attività formativa , perdita della NASPI/DIS-COLL e dello stato di disoccupazione.

Le sanzioni per assenze ingiustificate dal tirocinio si applicano qualora la partecipazione mensile risulti inferiore all’80% delle giornate previste dal progetto formativo, con riferimento a ciascun mese di attività formativa.

Di conseguenza, il superamento del 20% di assenze ingiustificate in un determinato mese comporta la perdita della relativa mensilità di indennità. Qualora tale soglia venga superata anche in un secondo mese, si determina la perdita della NASPI e dello stato di disoccupazione.
Inoltre, in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del D. lgs 150/15, in assenza di giustificato motivo, è prevista la perdita del beneficio economico e dello stato di disoccupazione.

Verifica e aggiornamento dei dati di contatto

La convocazione al primo appuntamento con il Centro per l’impiego, così come l’eventuale applicazione di sanzioni in caso di assenza ingiustificata, avviene utilizzando i recapiti indicati al momento della presentazione della domanda di NASPI o DIS-COLL.

Occorre quindi verificare attentamente la correttezza dei dati comunicati in sede di presentazione della domanda, in particolare: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di domicilio, indirizzo di residenza; è possibile anche indicare il Centro per l’impiego presso il quale si desidera effettuare il colloquio.

I dati di contatto e-mail e telefono possono sempre essere modificati dal beneficiario/dalla beneficiaria sul sistema SIISL.

Durante il colloquio di presa in carico da parte del Centro per l’impiego, al momento della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, il cittadino o la cittadina potranno verificare e, se necessario, aggiornare i recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda di NASPI.

La convocazione alle attività di politiche attive del lavoro, ai corsi di formazione e ai tirocini previsti dal Patto di servizio personalizzato, avviene utilizzando i recapiti verificati e confermati in fase di presa in carico da parte del Centro per l’impiego o dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale.

Condizionalità per percettore/percettrice ADI attivabile al lavoro e per percettore/percettrice SFL

La mancata presentazione alle convocazioni, in assenza di giustificato motivo da documentare entro le 24 ore dall’assenza, a qualsiasi attività di politica attiva del lavoro, comporta l’immediata perdita del sostegno al reddito.

L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, che disciplina le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di attivazione previsti per i beneficiari/le beneficiarie delle misure di inclusione e lavoro, si applica in modo diverso a chi percepisce l’Assegno di Inclusione (ADI) e a chi percepisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Per i beneficiari/le beneficiarie di Assegno di Inclusione (ADI), la misura è riconosciuta al nucleo familiare.

Di conseguenza, se un/una componente tenuto/a agli obblighi non si presenta senza giustificato motivo o viola gli impegni previsti, la sanzione comporta la decadenza dell’intero beneficio per tutto il nucleo familiare, anche se l’inadempimento riguarda una sola persona.

Nello specifico, si ha la perdita del beneficio se la persona tenuta agli obblighi:

  • non si presenti a una convocazione presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente (Centro per l’impiego o ente della Rete attiva per il lavoro) nel termine fissato, senza un giustificato motivo;  
  • non sottoscriva il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipi, in assenza di giustificato motivo, ai corsi di formazione previsti dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenti regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello;
  • non accetti, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
  • non rispetti le previsioni di comunicazione di variazioni ovvero effettui comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenti una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;  
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.  
In caso di decadenza per mancata presentazione alle convocazioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente da un/una componente del nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data di decadenza.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un beneficio individuale e non familiare. Questo significa che eventuali sanzioni o la perdita del beneficio colpiscono esclusivamente la persona che non rispetta gli obblighi previsti. Non ci sono effetti su altri/e componenti del nucleo familiare.

Nello specifico, si ha la perdita del beneficio se la persona tenuta agli obblighi:

  • non si presenti a una convocazione presso il servizio per il lavoro competente (Centro per l’impiego o ente della Rete attiva per il lavoro) nel termine fissato, senza un giustificato motivo;  
  • non sottoscriva il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipi, in assenza di giustificato motivo, ai corsi di formazione previsti dal patto di servizio personalizzato;
  • non accetti, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro;
  • non comunichi ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso al beneficio;
  • non presenti una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;  
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro.  

Per SFL, inoltre, il beneficio economico viene erogato nelle mensilità in cui risultano effettivamente svolte attività formative e/o di orientamento. Di conseguenza, se in un determinato mese non vengono svolte attività, anche per assenze giustificate, il contributo non viene corrisposto per quella mensilità, ma non si ha la perdita definitiva della misura. Il pagamento riprende infatti dalla prima mensilità in cui le attività vengano nuovamente avviate.

Come presentare ricorso

Perdita di NASpI / DIS-COLL

Chi perde la NASpI o la DIS-COLL per mancata presentazione agli appuntamenti o mancato rispetto degli obblighi con il Centro per l’impiego o con i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale può presentare ricorso in due modi:

  • al Comitato ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro che ricostruisce i fatti confrontandosi anche con il Centro per l’impiego e poi decide se accogliere o respingere il ricorso. Se il ricorso viene accolto, la perdita del beneficio economico viene annullata.
  • al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): è la via giudiziaria ordinaria, alternativa al ricorso al Comitato.

Perdita di ADI / SFL

Per Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il Centro per l’impiego segnala il mancato rispetto degli obblighi a INPS, che adotta formalmente il provvedimento di sospensione o decadenza del beneficio economico.

È possibile contestare il provvedimento dell’INPS presentando ricorso al TAR.

NASpI: indennità mensile di disoccupazione - portale INPS

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) - portale INPS

Assegno di Inclusione (ADI) - portale INPS

Assegno di Inclusione (ADI) - portale Ministero