Esoneri e Compensazioni territoriali
La legge prevede che i datori di lavoro che per speciali condizioni della propria attività non possono coprire l'intera quota riservata alle persone con disabilità, possano essere parzialmente esonerati, e portare a compensazione in eccedenza o riduzione quote di assunzioni fra sedi diverse.
Esoneri parziali
L’art. 5 co. 3 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che, per le speciali condizioni della propria attività, non possono coprire l'intera quota di posti riservati alle persone con disabilità, possano essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione.
Avendo carattere meramente residuale, rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L. 68/1999, può avere corso solo dopo che sia stata esaminata, con il datore di lavoro interessato, in via pregiudiziale, la possibilità di un utile collocamento delle persone con disabilità in mansioni compatibili con le loro condizioni e le loro capacità lavorative, anche impiegando gli strumenti del collocamento mirato.
Tale strumento interessa quindi i datori di lavoro privati che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e che, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa;
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
L’autorizzazione copre un arco temporale definito ma può essere rinnovata, sussistendone le condizioni.
L'esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo esonerativo giornaliero, il cui valore è stabilito da specifico decreto ministeriale, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 193 del 30 settembre 2021 ha stabilito l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo, che dal 1° gennaio 2022 passa a € 39,21.
La richiesta va inviata via pec all'Ufficio per il Collocamento mirato del territorio in cui l’azienda ha la sede legale.
Per approfondimenti
Determinazione n. 167 del 13/02/2023
Determinazione n. 1284 del 30/06/2023
Esoneri parziali: atti amministrativi suddivisi per territorio
Esonero autocertificato
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono usufruire di un esonero dagli obblighi di assunzione per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose. La disposizione riguarda i datori di lavoro che svolgono lavorazioni ad alto rischio che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, che possono usufruire dell’esonero versando al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della L. 68/99, il contributo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata.
Compensazione territoriale
La compensazione territoriale è effettuata direttamente e in via automatica dai datori di lavoro privati, che possono assumere, presso un'unità produttiva, un numero di persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge 68/1999, superiore alla quota di riserva della medesima unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive dislocate in altre province o in altre imprese facenti parte del gruppo, così come definito dall'art. 31 del D. Lgs. n. 276/2003.
La compensazione opera automaticamente sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, resa con il prospetto informativo.
I datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione tra sedi sono tenuti semplicemente a darne comunicazione a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive coinvolte (della stessa azienda e delle diverse imprese del gruppo) tramite il Prospetto Informativo di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.
Fermo restando l’obbligo di comunicazione attraverso il prospetto informativo, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale.
Non è consentito indicare compensazione contestualmente alla richiesta di esonero. Fondamento dell'esonero è l'impossibilità di assumere persone con disabilità per la natura dell'attività del richiedente, mentre presupposto della compensazione è la possibilità di inserimento in date sedi in luogo di altre. Inoltre, prima del ricorso all'esonero, l’impresa deve definire i propri obblighi in ciascuna provincia. L’indicazione della compensazione precede l'eventuale richiesta di esonero, cui si ricorrerà, per le sedi in cui si assume in eccedenza, solo dopo accertata impossibilità di effettuare il collocamento mirato.