destinatari del collocamento mirato sono persone persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni), in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • avere almeno 16 anni (i minori di 16 anni devono avere assolto l'obbligo scolastico) e non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a € 8.500 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500 per lavoro autonomo, ad eccezione dei soggetti di cui alla L. 407/98: orfani o coniugi di persone decedute sul lavoro, di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia;
  • essere immediatamente disponibile al lavoro.

In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato:

  • invalidi civili: persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
  • persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n. 138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”

La norma tratta inoltre tre categorie di persone appartenenti alle liste speciali non vedenti:

  • Centralinisti telefonici non vedenti
  • Terapisti della riabilitazione non vedenti

La Legge 68/99 si applica poi ad "altre categorie protette" (L.68/99, art.18, co.2; DPR 333/00; L.407/98; L.244/07).

Nello specifico possono iscriversi al collocamento mirato anche se occupati: 

  • orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti causa lavoro. I decessi devono aver dato luogo ad una rendita Inail (l’alternatività è da considerarsi con esclusivo riferimento alla condizione di occupato, nel senso che se il coniuge superstite e l’orfano sono entrambi occupati scatta l’alternatività mentre se uno dei due è disoccupato possono iscriversi entrambi)
  • vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere
  • coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale
  • fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata solo se conviventi e a carico
  • testimoni di giustizia (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L. 125/13, D.M. 204/14)
  • orfani disastro Hotel Rigopiano (L. 12/2019)
  • medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo  stato  di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio 2020 abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attività di   servizio prestata,  una  patologia alla  quale sia conseguita la   morte  o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti,  fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale
  •  Vittime dei crolli di strade e autostrade (art. 5. Legge 63/2025) godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998. Sono quindi equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Possono invece iscriversi al Collocamento mirato solo se disoccupati: 

  • orfani e vedovi del servizio
  • orfani e vedovi di guerra
  • orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. I figli ed il coniuge delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico.
  • orfani per crimini domestici (art. 6 della L. 4/18)
  • profughi italiani rimpatriati
  • care leavers (D.L. 34/20 e Nota Min. Lavoro 683/21)
  • Altre categorie protette ai sensi di specifiche norme di legge
Possono accedere al Collocamento mirato anche i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia che rientrino in una delle precedenti categorie.

La documentazione da presentare da parte degli appartenenti alle altre categorie protette

  • Documento di identità e codice fiscale
  • Eventuali titoli di studio, qualifiche professionali e precedenti lavorativi (possono essere autocertificati)
  • Il certificato (in originale o in copia conforme) seguente in base alla categoria di appartenenza ovvero autocertificazione l’appartenenza alla categoria:

­ - orfani e vedovi di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura

­ - orfani e vedovi per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto, prestava servizio

­ - orfani e vedovi per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro

­ - orfani e vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il congiunto è grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi per servizio

­ - vittime del dovere, della criminalità organizzata o di atti di terrorismo e loro congiunti: certificato del Prefetto del luogo di residenza

­ - profughi italiani rimpatriati: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza.

­ - testimoni di giustizia: certificato rilasciato dal Ministero dell’Interno o dal Ministero della Giustizia o dalla

­ - orfani di crimini domestici: certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia

­ - orfani Hotel Rigopiano: certificato rilasciato dalla Prefettura

­ - care leavers: provvedimento del Tribunale

­ - medici, operatori sanitari e socio-sanitari, infermieri, farmacisti, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro Coniugi e figli superstiti, o fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale: Certificazione Ministero della Sanità o Certificato dell’INAIL

­ - vittime dei crolli di strade e autostrade: gli eventi dannosi derivanti da crolli delle infrastrutture sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Al momento dell'iscrizione verrà chiesto di dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro.