Assunzione tramite collocamento mirato

Obblighi, modalità e sanzioni per inadempienza

Obblighi di assunzione

Modalità di assunzione e di assolvimento dell'obbligo

Sanzioni

Obblighi di assunzione

Sulla base del numero dei dipendenti occupati, con l’esclusione di alcune tipologie, sono tenuti all’adempimento dell'obbligo previsto dall’art. 3 della L.68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, nelle seguenti misure: 

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori disabili, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le imprese con oltre 50 dipendenti sono inoltre tenute all’assunzione di 1 lavoratore di cui all’art. 18 della L.68/99 (con oltre 150 i lavoratori ex art.18 sono l’1% della base di computo).

La riforma del mercato del lavoro ha previsto che per calcolare la base di computo (cioè per determinare il numero di soggetti disabili da assumere), si devono conteggiare tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non si devono considerare gli altri lavoratori disabili, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività e con alcune altre tipologie contrattuali (vedi la Legge 92/2012, come modificata dalla Legge 134/2012).

Le imprese con almeno 15 dipendenti, come previsto dalla Legge 68/1999, devono presentare al servizio provinciale competente una dichiarazione, detta prospetto informativo, che indica la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

Il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (per l’Emilia-Romagna attraverso il sistema informativo SARE. Per le aziende operanti in Emilia-Romagna ma che hanno la sede legale in altre Regioni o che si avvalgono di soggetti abilitati aventi sede in altre Regione vengono utilizzati altri sistemi informativi).


Modalità di assunzione e di assolvimento dell'obbligo

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla L.68/99, i datori di lavoro privati  assumono con richiesta nominativa di avviamento, anche mediante la stipula di convenzioni di cui all'art.11.

Affinché l’assunzione sia valida ai fini della copertura dell’obbligo, è necessario, prima di procedere con l'assunzione, richiedere il nulla osta. La richiesta del nulla osta va effettuata almeno 6 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assunzione, in via telematica e utilizzando apposito modello in base alla casistica (assunzione, somministrazione/lavoro stagionale-agricolo, inserimento tramite convenzione ex art.22 L.R.17/05), presso l'Ufficio per il Collocamento Mirato competente in relazione alla sede di impiego.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione di lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato.

Nel caso di mancata assunzione nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, i lavoratori possono essere avviati numericamente dal Servizio, anche previa chiamata con avviso pubblico, ora disciplinata con Determina del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 2213 del 20 12 2023 (Linee Guida Per La Gestione Uniforme Delle Procedure Del Collocamento Mirato Delle Persone Con Disabilità E Delle Altre Categorie Protette Ai Sensi Della Legge N. 68/99 - 2° Aggiornamento Anno 2023).

I datori di lavoro pubblici adempiono l’obbligo:

  • mediante avviamenti numerici (D.Lgs. 165/01, art. 35, co. 2): tramite graduatoria presso l'Ufficio territorialmente competente, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere;
  • mediante concorso pubblico: in tal caso, i lavoratori e le lavoratrici disabili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili, nei limiti della quota d'obbligo, fino al 50 % dei posti messi a bando;
  • mediante richiesta nominativa con stipula di apposite convenzioni di inserimento lavorativo con l'Ufficio per il collocamento mirato competente, come previsto dall'art. 11 della L.68/99; le convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti;
  • mediante assunzione per chiamata nominativa (per le categorie protette, secondo le previsioni della L.407/98 art.1 c.2).

Il datore di lavoro può adempiere all’obbligo di assunzione anche attraverso le modalità di seguito indicate:

  • Convenzioni tra datore di lavoro e Agenzia Regionale per il Lavoro – art 11 L.68/99
  • Convenzioni tra datore di lavoro e Agenzia Regionale per il Lavoro – art. 12 e 12-bis L. 68/1999
  • Convenzioni tra datore di lavoro, Agenzia Regionale per il Lavoro e cooperativa sociale nell’ambito di una convenzione quadro provinciale – art. 22 L.R. 17/05
  • Autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi
  • Autocertificazione dell'esonero parziale
  • Compensazione territoriale
  • Sospensione temporanea degli obblighi 
  • Riconoscimento in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Sanzioni

I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’art. 15 della Legge n. 68/1999, che ne individua le seguenti tipologie:

  • l’omessa o la ritardata presentazione del prospetto informativo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio ( Decreto del Ministero del lavoro n. 194 del 30 settembre 2021) . La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni anno);
  • mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo): sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

Inoltre in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa del 24 per cento su base annua.

L’art. 15, comma 3, della L. 68/99 prevede poi per i responsabili delle amministrazioni pubbliche inadempienti l’applicazione di sanzioni a carattere penale, amministrativo e disciplinari in linea con le norme del pubblico impiego.
Gli introiti delle sanzioni vanno versati al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Le misura delle sanzioni viene adeguata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro.
L’attività ispettiva, così come l’irrogazione delle sanzioni, è esercitata dalla Direzione Territoriale del lavoro, anche su segnalazioni del servizio competente preposto al collocamento mirato che deve pertanto trasmettere alla DTL territorialmente competente gli atti di accertamento delle violazioni.

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ultima modifica 2024-02-27T17:46:41+02:00
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