Note di approfondimento sui Servizi amministrativi
Lavoro per Te ti permette di accedere a una serie di servizi amministrativi fruibili on-line, senza la necessità di recarti presso il tuo Centro per l’Impiego di competenza (quello cioè dove hai eletto il tuo domicilio). Per fare questo, il Portale si collega con il Sistema Informativo Lavoro regionale (SILER) che contiene le informazioni relative alla tua situazione lavorativa e, sulla base dei dati presenti, elabora e restituisce la tua situazione occupazionale così come risulta da sistema.
Per ragioni di carattere legislativo e di organizzazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, però, all’interno del SILER non confluiscono tutte le informazioni e i dati che servono a definire e costituire lo stato occupazionale di un lavoratore.
In particolare, i dati relativi ai tuoi rapporti di lavoro costituiscono la base fondamentale per definire il tuo stato occupazionale e ricostruire la tua storia lavorativa: di seguito troverai una guida informativa che descrive a grandi linee quali possono essere le tipologie di rapporti di lavoro presenti in banca dati o, le possibili cause di un disallineamento tra la situazione che risulta a sistema e la tua effettiva condizione lavorativa.
In generale, nel caso in cui dovessi riscontrare qualche incongruenza, ti consigliamo di recarti di persona presso il Centro per l’Impiego, in modo da verificare i dati con un operatore (ricordandoti di portare con te tutta la documentazione utile ad integrare eventuali informazioni mancanti).
1. Rapporti di lavoro che devono essere comunicati da parte dei datori di lavoro (Comunicazioni Obbligatorie)
La normativa (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007) prevede che dall’11/01/2008 quasi tutti i rapporti di lavoro debbano essere comunicati da parte dei datori di lavoro ai Centri per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro.
Assunzioni (instaurazione dei rapporti lavoro)
Nello specifico, i rapporti di lavoro la cui instaurazione deve essere comunicata sono:
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rapporti di lavoro subordinato (tutti i contratti di lavoro dipendente, compresi i contratti di somministrazione di lavoro: contratti a tempo determinato ed indeterminato, quelli di apprendistato, di inserimento o reinserimento, quelli di lavoro intermittente, quelli agricoli, quelli degli sportivi professionisti, ecc
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rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
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rapporti di lavoro autonomo nella modalità a progetto
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rapporti di socio lavoratore di cooperativa
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rapporti di associato in partecipazione con apporto lavorativo
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tirocini di formazione e orientamento ai sensi della L.196/97 e del D.M.142/98
Rispetto a queste tipologie di contratto, la comunicazione obbligatoria riguarda tutti i datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli), gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni.
La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello di assunzione, ad eccezione per le Agenzie di somministrazione di manodopera e per le Pubbliche Amministrazioni che devono comunicarla entro il 20 del mese successivo al giorno dell’assunzione.
Ci sono poi alcune forme contrattuali per le quali non vige l’obbligo di comunicazione; nel prossimo paragrafo “Rapporti di lavoro del tutto mancanti” ne diamo specifica informazione.
2. Cessazioni e trasformazione dei rapporti di lavoro
Per le tipologie di rapporti di lavoro sopra elencate, inoltre, c’è l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro anche in caso di loro cessazione e/o trasformazione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al verificarsi dell’evento.
3. Rapporti di lavoro del tutto mancanti.
Può succedere che non tutti i rapporti di lavoro da te svolti ad oggi siano registrati all’interno del SILER, ed è evidente che se ne mancano alcuni, il calcolo del tuo stato occupazionale potrebbe non essere aggiornato e/o corretto.
Perché possono mancare alcuni rapporti di lavoro? In alcuni è la stessa normativa che non impone la registrazione dei rapporti nel SILER; in altri casi ci possono ragioni di carattere organizzativo. Vediamo la casistica un po’ più nel dettaglio.
a) Rapporti che non devono essere registrati nel SILER
Come accennato nel precedente paragrafo, non tutti i rapporti di lavorativi sono oggetto di comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro ai Centri per l’Impiego. Si tratta delle seguente tipologie di contratto:
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contratti di associazione in partecipazione con apporto di tipo finanziario (non lavorativo)
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contratti di prestazione occasionale di lavoro autonomo
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contratti di prestazione di lavoro occasionale accessorio
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rapporti di collaborazione resa all’interno dell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230bis del Codice Civile
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prestazioni libero-professionali svolte mediante partita IVA
b) Rapporti di lavoro precedenti l’11/01/2008
Ci potrebbero inoltre essere delle mancanze che si riferiscono a rapporti di lavoro svolti precedentemente all’11/01/2008, data in cui è entrata in vigore la normativa sopra ricordata.
c) Rapporti di lavoro svolti in territori diversi dalla regione in cui sei domiciliato o svolti all’estero
Come ricordato sopra, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale ha sede l’attività di lavoro. Se perciò hai svolto attività lavorative in regioni diverse da quella in cui sei domiciliato, l’informazione “esiste”, ma potrebbe essere in possesso di un altro Centro per l’Impiego (diverso da quello della tua provincia di domicilio), che ancora non ha provveduto a trasferire l’informazione.
A maggiore ragione, lacune informative si registrano in caso di attività lavorative svolte in un Paese estero.
d) Rapporti di lavoro svolti con Agenzie di somministrazione di manodopera o presso Pubbliche Amministrazioni
Se hai recentemente lavorato per un’Agenzia di somministrazione di manodopera o per una Pubblica Amministrazione può accadere che il tuo rapporto di lavoro non risulti ancora registrato all’interno dell’anagrafe dei lavoratori. Le Agenzie di somministrazione di manodopera e le Pubbliche Amministrazioni hanno infatti l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.
e) Rapporti di lavoro correttamente comunicati, ma non ancora presenti nel SILER
La mancanza di uno o più rapporti di lavoro può dipendere, inoltre, da ragioni organizzative. Può accadere, infatti, che il Centro per l’Impiego competente non abbia ancora provveduto a “scaricare” e validare la comunicazione di assunzione che il datore di lavoro ha effettuato correttamente on line. In questo caso, è sufficiente attendere qualche giorno.
f) Errori materiali in fase di comunicazione
Può, infine, accadere che il rapporto di lavoro non sia visibile a causa di errori materiali che sono occorsi in fase di comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro. Uno dei più frequenti è, ad esempio, l’indicazione di un codice fiscale (del lavoratore) sbagliato.
4. Rapporti di lavoro con informazioni incomplete e/o errate.
Può succedere che i rapporti di lavoro da te svolti ad oggi siano registrati all’interno del SILER, ma di alcuni di essi manchino alcune informazioni. Alcuni esempi:
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non è indicata la cessazione (licenziamento, dimissioni)
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non è segnalata la trasformazione del rapporto di lavoro (ad es. da tempo determinato a tempo indeterminato)
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non è segnalata la proroga del rapporto di lavoro
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non è segnalata la trasformazione dell’orario di lavoro
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non è indicato il livello contrattuale di inquadramento
Buona parte delle informazioni incomplete o errate possono dipendere dalle stesse ragioni che abbiamo sopra elencato a proposito dei rapporti di lavoro del tutto mancanti.