La Regione disciplina le modalità e i criteri per l'autorizzazione a svolgere in Emilia-Romagna servizi di intermediazione e servizi di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione del personale.

L'autorizzazione regionale fa riferimento esclusivamente al territorio dell'Emilia-Romagna e le attività svolte dai soggetti autorizzati sono rivolte solo alle società che abbiano sedi operative entro i confini regionali.

I servizi erogati dai soggetti autorizzati devono essere gratuiti per i lavoratori ed è vietata ogni pratica discriminatoria nello svolgimento delle attività.

La Regione ha anche il compito di vigilare sull'attività dei soggetti autorizzati e può sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di violazione delle norme.

La normativa nazionale (art. 4 comma 6 del Decreto legislativo n. 276/2003) prevede che i soggetti autorizzati iscritti nell’albo delle agenzie di intermediazione possono automaticamente svolgere anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Soggetti autorizzati

Richiesta di autorizzazione

Atti amministrativi

  • Delibera di GR n. 1420 del 28/09/2015 (PDF - 185,3 KB) - Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR 1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005".